TRUST ISTITUITO ALL’ESTERO: SI APPLICA COMUNQUE IL DIRITTO EREDITARIO ITALIANO!

Molto spesso si pensa che l’istituto di origine anglosassone cd. Trust possa essere comodamente utilizzato per eludere le norma italiane in materia di eredità; in particolare per eludere le norme che tutelano la posizione dei legittimatari.

Questo attraverso la stipula dell’atto istitutivo del Trust in un paese straniero.

Sappiamo, infatti, che i concetti di “quota legittima” e di “riserva in favore dei legittimatari” appartengono esclusivamente al nostro ordinamento con la conseguenza che, stipulando il Trust in un paese straniero (normalmente Bahamas o Cayman Islands), lo strumento verrebbe sottoposto ad una giurisdizione che ignora queste forme di tutela ereditaria (anzi le valuta in maniera assolutamente negativa).

Così non è. Proprio nelle scorse settimane, con l’ordinanza n. 14041 del 20 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che l’erede del de cuius, che ritenga di esser stato leso da un Trust stipulato all’estero, può agire in Italia per la tutela dei propri diritti.

L’ordinanza in commento deve considerarsi importantissima per i soggetti che, nelle ipotesi di cui sopra, vogliono far valere i propri diritti di legittimatari.

Potendo questi agire in Italia, infatti, viene a perdere completamente di rilevanza la stipula del Trust all’estero ovvero la presenza di un trustee straniero.

Come pure perde rilievo, giusta affermazione della Cassazione all’interno dell’ordinanza in commento, la presenza nell’atto istitutivo del Trust di una clausola in favore del giudice straniero.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com