TASSA DI SUCCESSIONE: SOLIDARIETA’ TRA GLI EREDI TESTAMENTARI

In caso di successione ereditaria, i
coeredi sono obbligati in solido per l'intero importo dell'imposta di
successione, anche se trattasi di successione testamentaria anziché legittima.
Questo è quanto affermato dalla Cassazione
con la sentenza n. 24624 del 19 novembre
2014
.
 
L'ufficio ha notificato ai germani, obbligati solidali, un avviso di
liquidazione dell'imposta di successione dovuta a seguito della scomparsa del
padre.
Uno degli eredi ha versato la somma dovuta in ragione della propria quota
ereditaria, diversamente dalle sorelle che, invece, hanno omesso il pagamento.
Di conseguenza, l'ufficio ha provveduto a iscrivere a ruolo l'importo residuo,
comprensivo di sanzioni e interessi, anche a carico del coerede adempiente,
notificandogli la cartella di pagamento.
Costui ha proposto ricorso in Commissione tributaria provinciale, deducendo
l'illegittimità della cartella, in quanto le imposte chieste non erano a lui
riferibili e ritenendo che, trattandosi di successione testamentaria, ciascun
erede si doveva considerare obbligato al pagamento dell'imposta in relazione
alla propria quota. Accolta l'opposizione del contribuente in primo grado, il
giudice di appello ha riformato la pronuncia. In particolare, la Ctr ha
osservato che, quanto all'imposta di successione, era operante il principio
della solidarietà passiva tra coeredi, a prescindere dal fatto che si fosse
trattato di successione testamentaria.
L'erede, tuttavia, non si è dato per vinto e ha proposto ricorso per
cassazione, lamentando:

-violazione dell'articolo 36 del
Dlgs 346/1990 e dell'articolo 1292 del codice civile, poiché ha ritenuto
illegittima la sentenza impugnata, nella misura in cui aveva applicato la
regola della solidarietà passiva all'imposta conseguente a successione
testamentaria;

-violazione dell'articolo 16 della
legge 289/2002, in quanto una delle coeredi, dopo aver impugnato l'avviso di
liquidazione dell'imposta, aveva poi definito la lite e, quindi, proprio in
nome dell'asserita solidarietà, quella definizione doveva ritenere munita di
effetto anche nei confronti degli altri coeredi, destinatari del medesimo
avviso di liquidazione;

-omessa pronuncia della Commissione
tributaria in ordine all'illegittimità delle sanzioni per violazione del
principio di personalità ex articolo 2, comma 2, Dlgs 472/1997.

La Corte ha respinto il ricorso e ha
affermato che "in caso di successione... nasce a carico di tutti i coeredi
un'obbligazione tributaria solidale, avente a oggetto l'intero importo del
tributo successorio, analogamente a quanto accade nel negozio traslativo posto
in essere nei confronti di più acquirenti di un immobile...
".
 
La Cassazione è stata chiamata a verificare se nel Dlgs 346/1990 esisteva o
meno una disposizione che consentisse di ritenere non operativo il vincolo di
solidarietà passiva tra coeredi, in presenza di una successione testamentaria.
La risposta negativa ha trovato giustificazione sia nel dato letterale sia con
riferimento al contenuto del vincolo mutuato dal codice civile.
In particolare, i giudici di piazza Cavour hanno affermato che il principio di
solidarietà passiva non è affatto derogato dalla circostanza che si sia
trattato di una successione testamentaria anziché legittima.
Al riguardo, nessuna precisazione letterale è contenuta nell'articolo 1 del
Dlgs 346/1990, in quanto l'imposta si applica ai trasferimenti di beni e
diritti per successione a causa di morte, e neppure nell'articolo 36. Anzi, con
riferimento a quest'ultima norma, la Corte ha chiarito che la stessa conserva
la solidarietà quale principio generale dell'intera imposta, proprio perché non
contiene alcuna distinzione tra l'ipotesi in cui il de cuius abbia
disposto dei suoi beni e quella in cui non lo abbia fatto, lasciando alla Legge
la determinazione dei soggetti e dei criteri con i quali i suoi beni devono
essere assegnati.
La norma tributaria (articolo 36, comma 1, Dlgs 346/1990), infatti, nel
prevedere che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta,
nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari (cfr
Cassazione 22523/2007), richiama la nozione di solidarietà dettata
dall'articolo 1292del codice civile.
Questa disposizione, tra l'altro, chiarisce che l'obbligazione è in solido
quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo
che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e
l'adempimento da parte di uno libera gli altri.
Di conseguenza, in presenza di una pluralità di eredi, tutti devono ritenersi
obbligati per la medesima prestazione nei riguardi dell'Erario (articolo 1292
cc), ognuno conservando diritto di regresso nei confronti degli altri
condebitori.
Nella fattispecie sottoposta a esame della Corte, il pagamento del
contribuente, essendo limitato alla propria quota, non poteva ritenersi
estintivo e liberatorio né nei confronti del Fisco né nei confronti degli altri
coeredi.
L'obbligazione tributaria solidale, avente a oggetto l'intero importo del
tributo successorio, è sorta a carico di ognuno dei tre germani analogamente a
quanto accade nel negozio traslativo posto in essere nei confronti di più
acquirenti di un immobile (cfr Cassazione 10031/2003).
A tale riguardo, la stessa Corte ha riconosciuto che l'affermazione del
principio di solidarietà passiva in materia tributaria non è nuova.
Negli stessi termini, infatti, la Cassazione si è espressa con riferimento ai
condoni tributari, affermando che, qualora uno dei coeredi, tenuto in solido al
pagamento del tributo, abbia chiesto e ottenuto la definizione della
controversia, e abbia quindi provveduto al pagamento del dovuto, gli effetti
liberatori della definizione agevolata si estendevano anche a favore degli
altri coeredi. Ciò in quanto, in materia di solidarietà passiva, caratterizzata
dalla unicità della prestazione facente carico a una pluralità di soggetti,
trova applicazione il principio dell'articolo 1292 del codice civile circa la
portata estintiva e liberatoria per tutti i condebitori dell'adempimento
effettuato da uno di essi (cfr Cassazione 18008/2006).
Infine, nella fattispecie esaminata, con riferimento al secondo e al terzo
motivo di ricorso, i giudici di legittimità ne hanno dichiarato
l'inammissibilità. Il secondo, per novità della questione sottostante, che
dalla sentenza non risulta essere stata prospettata nel corso del giudizio di
merito, e per difetto di autosufficienza del ricorso al fine di ritenere
utilmente compresa la questione medesima nell'oggetto del giudizio; il terzo,
perché né dalla sentenza né dal ricorso per cassazione risulta essere stato
dedotto, già nel primo grado del giudizio di merito, il profilo della asserita
illegittimità della sanzione.

Dott.ssa Anna Caralla

nannina21@yahoo.it