SOLIDARIETA' E TRASMISSIBILITA' NEI DEBITI TRIBUTARI
Non vi è dubbio che tra le innumerevoli norme concernenti il principio di "solidarietà tributaria" si sia
creata con il tempo un inevitabile confusione giuridica.
Si ritiene opportuno evidenziare, al fine della giusta applicazione del predetto principio, la disposizione generale contenuta dagli art. 752 c.c. e ss., in cui l'erede è chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius, nei confronti dello Stato e degli Entipubblici, per le imposte , tasse e sanzioni siano esse tributarie oamministrative in proporzione alle proprie quote ereditarie.
In deroga alla predetta responsabilità "pro quota" o "parziara", invece l'art. 65 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600, prevede esplicitamente che per le obbligazioni di carattere tributario gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria, attribuendo all'erario la facoltà di chiedere a ciascuno
di essi di onorare l'intero debito del de cuius.
E' evidente che la trasmissibilità non interessa le eventuali sanzioni comminate al defunto e per le quali gli eredi sono responsabili unicamente della somma capitale e dei relativi interessi, ma altresì interessa soltanto
le imposte sui redditi e non le altre imposte e tasse per la quale vige il principio della ripartizione pro quota.
A tal riguardo, la Cassazione
Sezione V con sentenza n. 22426 del 22.10.2014, concernente il pagamento di un imposta di registro non derivante dasuccessione, ha ribadito più volte che in mancanza di norme speciali che vi deroghino, deve essere applicata lacomune regola dei debiti ereditati proquota di cui agli art. 752 e 1295 c.c.
Al fine, pertanto, di non incorrere nel rischio di essere
chiamati a rispondere con i beni propri dei debiti del del cuius, esistono due
forme di tutela da parte dell'erede. La prima a carattere permanente , è la
rinuncia all'eredità nelle forme previste dall'art. 519 c.c. in quanto lo stesso " non diventa erede e non può
essere chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie riferibili al de cuius ( Risoluzione Ministero delle
Finanze n. 7/3801 del 05.11.1980) La seconda, a carattere transitorio, si attua mediante l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario che comporta una limitazione legale della
responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti ereditari entro il valore massimo dell'eredità ricevuta.
In conclusione si può affermare che le sanzioni tributarie e le sanzioni amministrative derivanti da multe
auto o di qualsiasi genere (art. 8 D.Lgs n. 472/1997 in linea con l'art. 7 della legge n.689/81) non si trasmettono agli eredi. Si trasmetteranno invece e ne risponderanno gli eredi, delle imposte , tasse e interessi, salvo che non facciano rinuncia all'eredità o accettazione con beneficio d'inventario in applicazione della
comune regola dei debiti ereditati pro quota di cui agli art. 752 e 1295 c.c.
Attenzione alle successioni!
Dott. Tommaso Fappiano