SE LA CARTELLA ESATTORIALE E’ DOVUTA AD ERRORE DEL COMMERCIALISTA LE SANZIONI NON SI PAGANO

Se la cartella esattoriale deriva dalle omissioni e/o dagli inadempimenti commessi dal commercialista incaricato dal contribuente alla tenuta delle scritture contabili ed alla redazione della dichiarazione dei redditi le sanzioni non sono dovute.

Ad affermarlo è la Commissione tributaria provinciale di Como, sentenza n. 01/02/2014, che riportandosi all’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 472/97 (“Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non e' stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”) ha accolto parzialmente il ricorso di una società lombarda.

Il contribuente, infatti, si vedeva notificare una cartella esattoriale da parte di Equitalia (agente della riscossione, in tal caso, per conto dell’Agenzia delle entrate).

Ritenendo che la cartella di pagamento derivasse dal comportamento “errato” del commercialista denunciava quest’ultimo all’autorità giudiziaria e, contestualmente, impugnava la cartella di pagamento deducendo quanto sopra.

La commissione tributaria, sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente (ivi compresa la denuncia nei confronti del commercialista), affermava testualmente che il contribuente non è punibile quando la cartella derivi da un “fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”.

L’elemento fondamentale per “accedere” all’esclusione dal pagamento delle sanzioni in caso di errore del commercialista è rappresentato dunque dalla denuncia all’autorità giudiziaria. Soltanto tale passaggio permette al contribuente di invocare l’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 472/97, ossia la non punibilità.

La commissione lombarda, in conclusione, ha precisato ovviamente la bontà della cartella esattoriale in merito al tributo dovuto poiché “L’unico obbligato in tema di presentazione della dichiarazione e versamento delle imposte rimane il contribuente”. La non punibilità, infatti, non può estendersi al tributo dovuto ma riguarda esclusivamente le sanzioni.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

dott.giuseppe.mecca@gmail.com