SE IL CONTRIBUENTE VANTA UN CREDITO NEI CONFRONTI DELLO STATO IL FISCO NON PUO’ APPLICARGLI LE SANZIONI

Il caso sottoposto alla Commissione tributaria regionale Lombardia, per quanto paradossale, risulta sempre più diffuso nel nostro paese. Un contribuente, che vantava nei confronti della pubblica amministrazione un credito IVA cospicuo, si vedeva notificare una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso a seguito di rettifica su una compravendita immobiliare.

 

Altro elemento paradossale della vicenda in esame è che il contribuente, sulla base dell’art. 8 della legge 212/2000, richiedeva all’Ufficio una compensazione risultando il suo credito ben superiore rispetto all’avviso. Tale istanza, tuttavia, veniva respinta.

 

A questo punto la società accertata impugnava la cartella di pagamento lamentando la disparità di trattamento tra il credito vantato e non riscosso ed il debito nei confronti dell’Agenzia delle entrate dal quale erano scaturite altresì ingenti sanzioni.

 

Con la sentenza n. 523/36/14, del 29 gennaio scorso, la Ctr Lombardia ha affermato che in tali casi il mancato pagamento dell’avviso di accertamento nei termini consentiti non può dar luogo all’applicazione di sanzioni. Infatti, la mancata erogazione del rimborso IVA da parte dello Stato, rappresenta un causa di forza maggiore idonea ad impedire il pagamento del debito fiscale e, come tale, dà luogo all’ipotesi di non punibilità prevista dall’art. 6 del D. Lgs. 472/97.

 

Queste le parole dei giudici meneghini: “l’ingiustificata inerzia dell’Ufficio nell’eseguire entro i termini di legge il rimborso dell’imposta a credito è configurabile come evento, non imputabile alla società contribuente, che ha determinato l’inevitabile omesso pagamento delle somme oggetto dell’avviso di liquidazione dal quale è scaturita l’impugnata cartella di pagamento”.

 

Di conseguenza la Ctr ha dichiarato: “la disapplicazione delle sanzioni iscritte a ruolo in conseguenza del mancato pagamento del debito”.

 

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Dott. Giuseppe Mecca

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