SCOMMESSE: L'IMPOSTA UNICA E' DOVUTA IN SOLIDO ANCHE DAL GESTORE LOCALE!
Ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010 l'imposta unica sulle scommesse è dovuta in solido sia dal soggetto che assume in proprio il rischio della scommessa (cd. bookmaker), anche se stabilito all'estero, sia dall'esercente locale che raccoglie materialmente la scommessa. A rilevare, ai fini della competenza territoriale, è il luogo di accettazione della scommessa ovvero il luogo in cui la stessa viene effettivamente raccolta.
A stabilire quanto sopra è stata la Commissione tributaria provinciale di Sondrio con la sentenza n. 37/02/15.
La norma sopra citata, dunque, assoggetta al pagamento del tributo sia colui che gestisce la scommessa in proprio sia chi lo fa per conto di terzi.
Sulla base di ciò i giudici di Sondrio confermavano l'avviso di accertamento (notificato nei confronti di una società di scommesse avente sede in Londra nonchè nei confronti del gestore locale).
Al pari, tuttavia, la commissione propendeva per l'annullamento delle sanzioni applicate dall'ufficio stante le obiettive condizioni di incertezza normativa ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1997.
Per vederci chiaro.
Avv. Giuseppe Mecca