SCOMMESSE: IL BOOKMAKER STRANIERO PAGA L’IMPOSTA IN ITALIA

Fatto

L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Stato, direzione provinciale di Sondrio, elevava una serie di avvisi di accertamento nei confronti di un noto bookmaker mondiale con sede a Malta nonché nei confronti del centro scommesse locale quale obbligato in solido al pagamento delle imposte.

In particolare, l’amministrazione finanziaria contestava il mancato pagamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse dovuta da tutti coloro che propongono delle scommesse all’interno del territorio dello Stato, anche se l’organizzatore ha sede esclusivamente all’estero (come nel caso in esame).

Gli avvisi di accertamento venivano immediatamente contestati dai destinatari dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio.

Diritto

La difesa del bookmaker di livello mondiale si fondava in maniera decisa sul requisito della territorialità dell’imposta atteso che l’organizzatore delle scommesse non ha sedi in Italia. Al tempo stesso l’intermediario (un bar locale munito di centro scommesse) rivendicava la sua estraneità sottolineando di non aver ricoperto alcun ruolo nella gestione della scommessa limitandosi soltanto a raccoglierla e a trasmetterla all’organizzatore.

La Ctp di Sondrio, con la sentenza n. 20/01/2014, ha respinto tutte le eccezioni sollevate, confermando gli avvisi di accertamento.

  1. Nei confronti del bookmaker. La Commissione di Sondrio ha richiamato l’art. 1, comma secondo, lett. b) della legge n. 288/1998 in base alla quale “non si deve guardare al luogo di conclusione del contratto, bensì al luogo di accettazione della scommessa, ovvero al luogo in cui la scommessa viene effettivamente raccolta”;
  2. Nei confronti del bar intermediario. I Giudici si Sondrio, attenendosi al dettato normativo di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 504/1998, non hanno fatto altro che sottolineare la perfetta equiparabilità, ai fini dell’assoggettabilità al tributo, tra coloro gestiscono le scommesse per conto proprio e coloro che invece le gestiscono per conto di terzi.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com