Sanzioni: se le paghi in anticipo non hai più diritto al rimborso!

Il pagamento in forma agevolata delle sanzioni non conviene! E' questa la morale che viene fuori dalla sentenza n. 24593 emessa dalla Corte di Cassazione in data 13 novembre 2013. Il pagamento in forma agevolata delle sanzioni tributarie è disciplinato dall'art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997 il quale prevede testualmente che "entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".

Il caso sottoposto alla Corte riguardava la posizione di un contribuente il quale, ricevuto l'avviso di accertamento, decideva di impugnarlo dinanzi alla competente Commissione tributaria e, contesulamente, provvedeva al pagamento delle sanzioni in via agevolata. Ottenute le pronunce di merito dalle quali emergeva l'infondatezza dell'avviso, il contribuente richiedeva all'amministrazione finanziaria il rimborso delle somme pagate a titolo di sanzioni in quanto afferenti una posizione tributaria priva di fondamento giuridico. La questione giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione.

A parere degli ermellini "il versamento delle sanzioni in via agevolata costituisce una facoltà concessa al contribuente per definire, con il versamento di una somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile come sanzione, l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione e, con effetti, per un verso preclusivi per l'Ufficio dell'irrogazione della pena nei limiti edittali e, dall'altro, ostativi per il contribuente della ripetizione di quanto pagato".

La Cassazione, a ben vedere, riprende chiaramente il contenuto di una circolare emanata dalla Agenzia delle entrate nell'anno 2010 (la n. 12/2010).

Tale pronuncia desta non poche perplessità in quanto il pagamento effettuato dal contribuente, seppur in misura ridotta, deve ritenersi a tutti gli effetti non dovuto. L'affidamento del contribuente nell'amministrazione finanziaria viene così notevolmente compromesso con l'impossibilità di ottenere il rimborso di somme non dovute ed ingiustamente trattenute dallo Stato.

Prima di pagare, informati!

P. Avv. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com