RATEAZIONE EQUITALIA: NUOVA CHANCE PER I CONTRIBUENTI DECADUTI

Con il dl n. 66/2014, convertito con legge lo scorso 24 giugno, è stata concessa una nuova possibilità di rateazione ai contribuenti decaduti da precedenti piani di rientro già concessi dall’agente della riscossione.

La misura, tuttavia, è limitata ai soli contribuenti che, alla data del 22 giugno 2013, hanno perso il beneficio della rateazione. L’obiettivo, infatti, è quello di coordinare tale normativa con le novità introdotte, sempre in materia di rateazione, dal dl n. 69/2013.

Bisogna fare attenzione perché la possibilità concessa ai “vecchi debitori morosi” non segue le regole vigenti in materia di rateazione (n. 120 rate massimo e decadenza che si verifica al mancato pagamento di otto rate) bensì risulta ancorata ai criteri pre-riforma, ossia:

  • Piano rateizzabile in n. 72 rate al massimo;
  • Decadenza che si verifica al mancato pagamento di n. 2 rate.

Seppur con questi limiti, la nuova chance offerta ai contribuenti rappresenta una grande occasione. Basti pensare che la concessione del nuovo piano di rientro (più esattamente il pagamento della prima rata del piano di rateazione):

  • Interrompe la prosecuzione di procedure esecutive in corso (es. vendite all’asta);
  • Inibisce l’apposizione di fermi amministrativi e l’iscrizione di ipoteca;
  • Consente la cancellazione del fermo già iscritto;
  • Consente il rilascio del DURC (essenziale per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica).

Diversamente accade per l’ipoteca già iscritta che potrà essere cancellata soltanto alla completa estinzione del debito.

Infine, per i debiti scaduti non superiori a 50 mila euro non sarà necessaria alcuna documentazione; per quelli superiori, invece, valgono le istruzioni fornite in precedenza attraverso i documenti di prassi resi noti da Equitalia S.p.A.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com