OMESSA DICHIARAZIONE IN ASSENZA DI REDDITI TIPIZZATI: IL TERMINE PER L’ACCERTAMENTO E’ QUADRIENNALE
L’art. 43, comma 2, del Dpr 600/73 stabilisce che, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il termine concesso all’ufficio per eseguire le procedure di accertamento fiscale non è quello ordinario di quattro anni bensì un termine più ampio di cinque anni.
Il quesito sottoposto alla Commissione tributaria regionale Lombardia è il seguente: la dilatazione del termine (da quattro a cinque anni) si applica anche alle ipotesi di omessa dichiarazione dovuta all’assenza di redditi tipizzati in misura superiore al limite previsto dalla legge?
Il caso in esame, infatti, riguardava un contribuente lombardo il quale, nell’anno 2005, non presentava alcuna dichiarazione risultando i suoi redditi inferiori alla soglia minima per la quale la legge prevede tale obbligo.
Tuttavia, a seguito di un accertamento condotto dall’Ufficio ex art. 38 Dpr 600/73, veniva inputato un diverso reddito sintetico al contribuente. L’accertamento, sulla base della omessa dichiarazione, veniva condotto extra time dall’Agenzia delle entrate, ossia nel corso del quinto anno.
L’avviso di accertamento veniva così impugnato dal contribuente deducendo che la norma prevista dall’art. 43 non può applicarsi nelle ipotesi in cui il contribuente risulti titolare di un reddito che non prevede l’obbligo di dichiarazione e che solo successivamente, a seguito di accertamento, viene ricostruito in via sintetica. Questo per l’assoluta mancanza dell’elemento soggettivo, dolo o colpa, in capo al contribuente.
Per tali ragioni, la difesa del contribuente riteneva doversi applicare il termine ordinario quadriennale e non la fattispecie dilatoria di cui all’art. 43.
La Commissione milanese, con sentenza n. 450/06/14, ha accolto la tesi di parte ricorrente affermando testualmente che “il dato normativo contenuto nell’art. 43 della omessa dichiarazione non può che essere riferibile all’analoga violazione tributaria, che come è noto deve essere connotata da una necessaria componente soggettiva nella forma del dolo o colpa, componente che di certo è esclusa nel caso di soggetto che, come nel caso di specie, versi in una situazione di legittima buona fede”.
La non applicabilità dell’art. 43 ha comportato, pertanto, la nullità dell’accertamento perché eseguito oltre il termine ordinario quadriennale previsto dalla legge.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca
dott.mecca.giuseppe@gmail.com