NULLO L'ACCERTAMENTO RIVOLTO DIRETTAMENTE AL CONTRIBUENTE DECEDUTO
L'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente deceduto deve essere rivolto agli eredi, collettivamente e impersonalmente, ai sensi dell'art. 65 del DPR n. 600/1973. Salvo diversa comunicazione da parte degli eredi, l'atto deve essere notificato nell'ultimo domicilio del de cuius.
Al contrario, qualora l'atto di accertamento risulti rivolto direttamente al contribuente defunto e notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo, deve ritenersi del tutto inefficace nei confronti degli eredi. In tal senso, l'eventuale istanza di accertamento con adesione nonchè il successivo ricorso proposto dagli eredi non può avere effetto sanante del vizio.
A stabilire quanto sopra è stata la Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza n. 6743/28/14.
Ne deriva, dunque, che l'accertamento deve essere "intestato" e rivolto direttamente agli eredi e non al de cuius. In caso contrario viene ad essere inficiata la legittimità dell'avviso di accertamento stesso e nulla può essere preteso nei confronti degli eredi i quali, al contrario, potranno far valere tale vizio dinanzi alla autorità giudiziaria senza incorrere nella sanatoria per "raggiungimento dello scopo".
Come chiarito dai giudici di Milano, l'instaurazione di un rapporto tributario tra l'ente impositore e gli eredi necessita dell'emissione di uno specifico atto, ad essi direttamente rivolto.
Il medesimo ragionamento vale per la notificazione delle cartelle di pagamento da parte di Equitalia S.p.A. Anche in questo caso, infatti, in caso di decesso del dante causa, la pretesa deve essere rivolta direttamente agli eredi con notifica della cartella che potrà avvenire, salvo diversa comunicazione da parte degli eredi, nell'ultimo domicilio del de cuius.
Al contrario, la cartella esattoriale "intestata" al contribuente deceduto è inefficace nei confronti degli eredi.
Per vederci chiaro.
Avv. Giuseppe Mecca