Notifica ex art. 140 c.p.c.: l'omissione comporta inesistenza

In caso di temporanea assenza del destinatario la notifica dell'atto tributario dovrà avvenire ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'omissione di uno degli adempimenti previsti dalla citata normativa non comporta la mera nullità della notifica bensì la sua giuridica inesistenza, pertanto non sanabile

Ad affermare quanto sopra è stata la Commissione tributaria regionale di Roma con la recente sentenza n. 3945/35/14.

Di seguito si riportano le parole più significative pronunciate dai giudici della capitale: "le formalità previste per la notifica dall'art. 140 c.p.c. in quanto organicamente coordinate tra loro, hanno tutte carattere essenziale e, come tali, condizionano l'efficacia giuridica della notifica stessa. La mancanza di uno dei suddetti adempimenti non può considerarsi un semplice vizio, con mera efficacia invalidante del processo notificatorio e quindi suscettibile di sanatoria bensì tale mancanza esclude in radice che la notifica possa ritenersi eseguita".

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

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