NOTIFICA DELLA CARTELLA ALLA MOGLIE DEL CONTRIBUENTE: ESSENZIALE LA SECONDA RACCOMANDATA INFORMATIVA!

In caso di cartella di pagamento notificata nelle mani della moglie del contribuente è sempre necessario l'invio della seconda raccomandata informativa con la quale si da atto al contribuente di aver consegnato il plico nelle mani di una persona diversa dal destinatario.

Infatti, se questo secondo adempimento non viene effettuato dal notificatore, il procedimento di notificazione deve ritenersi nullo in quanto la notifica dell'atto non si è mai perfezionata.

A chiarire il concetto in maniera esaustiva ci ha pensato il Tribunale Civile di Potenza - Sezione Lavoro con la sentenza n. 306/2015 pubblicata il 2/07/2015 (è possibile richiedere copia della sentenza al nostro staff).

Il giudice designato ha così smentito la tesi avanzata da Equitalia Sud S.p.A. rivolta a sostenere l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 139 del codice di procedura civile. Tale norma, infatti, non prevede l'invio obbligatorio della seconda raccomandata informativa nel caso di consegna nelle mani della moglie del destinatario.

Al contrario, è stata totalmente accolta la tesi portata avanti dal contribuente improntata sull'applicabilità, nell'ipotesi di notifica di atti della riscossione, della normativa speciale prevista dall'art. 60 del DPR n. 600/1973.

Tesi rafforzata dalle disposizioni normative di cui alla legge n. 890/1982 (in materia di notifica degli atti giudiziari in genere) che, a seguito delle modifiche introdotte nel 2008, prevede l'invio obbligatorio della seconda raccomandata informativa in tutte le ipotesi di consegna del plico nelle mani di persona diversa dal destinatario.

Pertanto, anche in caso di notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, la seconda raccomandata informativa rappresenta ugualmente un adempimento imprescindibile in mancanza del quale il procedimento di notificazione deve ritenersi non perfezionato e pertanto nullo.

La convenuta Equitalia Sud S.p.A., nonostante la richiesta di integrazione documentale da parte del giudice, non ha fornito alcun riscontro in merito all'invio della seconda raccomandata informativa.

Il giudice, sulla base delle motivazioni sopra esposte, ha cosi concluso per l'accoglimento dell'opposizione e per il conseguente annullamento totale della cartella di pagamento.

Per vederci chiaro.

Avv. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com