NESSUN DUBBIO PER LE SEZIONI UNITE: L’IMPUGNABILITA’ DELL’ESTRATTO DI RUOLO NON DETERMINA L’INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione mettono, finalmente, una pietra sopra alla vicenda che da un pò di tempo creava particolare dissidi interpretativi fra le aule delle Commissioni Tributarie di tutta Italia. Ci riferiamo all'annosa questione dell'ammissibilità, o meno, del ricorso avverso le cartelle esattoriali di cui il contribuente viene a conoscenza solo in seguito alla richiesta dell'estratto di ruolo, relativo alla propria posizione debitoria, presso gli uffici dell'Agente della riscossione.

L'ultimo atto della diatriba si era concluso in senso sfavorevole per il contribuente. I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza n. 6395 del 19 Marzo 2014, avevano così deciso: "..L'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente
all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella nella quale il ruolo viene trasfuso, in difetto non sussistendo un interesse ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo (Cass. 66010/13); e ciò perfino nel caso in cui l'estratto di ruolo sia notificato di seguito alla cartella di pagamento,  e non in luogo di essa, atteso che detto atto non esprime una pretesa tributaria autonoma da quella portata dalla cartella, sulla quale soltanto si fonda l'azione esecutiva (Cass. 1837/10). Per tali ragioni, pertanto, non appare condivisibile l'assunto di una recente pronuncia di questa corte (Cass. 2248/14), secondo cui la mera consegna da parte di un dipendente dell'Ufficio di una copia dell'estratto di ruolo, non seguita dalla normale notifica del ruolo in luogo della cartella, potrebbe legittimare l'impugnativa da parte del contribuente.
"

Ebbene, dello stesso avviso non si sono, però, rivelate le Sezioni Unite all'udienza del 12.05.2015, chiamate a definire, una volta per tutte, il contrasto giurisprudenziale formatosi sul tema.

Il massimo consesso, dopo aver decifrato, in maniera eloquente, la differenza che intercorre fra il termine "ruolo" e l'accezione "estratto di ruolo", non essendo presente, fino a questo momento, una sola pronuncia
che si sia, effettivamente, fatta carico di decantare la suddetta distinzione, ha deliberato, con la pronuncia n.
19704/2015
, il seguente principio di diritto: "E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una
lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la
possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione
".

La sentenza in commento è particolarmente importante per il grado di riconoscenza espresso dai Giudici delle Sezioni Unite nei confronti del legittimo diritto di difesa del contribuente, il quale, fino a ieri, era vincolato al ricevimento, da parte di quest'ultimo, di un successivo atto, autonomamente impugnabile, lesivo della sfera giuridico - patrimoniale (preavviso di fermo, comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria..).

In maniera cristallina, i Giudici Supremi, evidenziano, invece, come il diritto del contribuente a veder riconosciuta la nullità degli atti illegittimamente emessi, e/o irregolarmente notificati, nei propri confronti, non può e non deve essere subordinata unicamente all'ipotesi contemplata dall'art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 546/92, il quale, se da un lato riconosce al contribuente il diritto di impugnare l'atto mai notificatogli, dall'altro, limita, e non di poco, lo stesso diritto, subordinandolo alla ricezione, da parte dello stesso contribuente, di un atto rientrante fra quelli autonomamente impugnabili di cui all'art. 19 del D. Lgs. 546/92.  

Ragion per cui, a parere delle Sezioni Unite, deve ritenersi sempre legittima l'azione del contribuente che impugni le cartelle di pagamento (rectius, qualsiasi atto propedeutico alla riscossione) mai notificategli, di cui sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciatogli, su sua richiesta, dal Concessionario della Riscossione.

Dott. Daniele Brancale

Tributarista - Difensore Tributario

dott.danielebrancale@gmail.com