MANCATA NOTIFICA DELL'ATTO PRESUPPOSTO: NE RISPONDE COMUNQUE EQUITALIA!
L'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999 testualmente recita: "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza risponde delle conseguenze della lite".
Questa norma ha un significato chiaro ed incontrovertibile: nelle ipotesi in cui il contribuente propone ricorso avverso la cartella di pagamento deducendo la mancata notifica dell'atto prodromico e rivolgendo il ricorso soltanto nei confornti di Equitalia, l'agente della riscossione non può limitarsi ad oppore il difetto di legittimazione passiva bensì, al contrario, deve provvedere a chiamare in causa l'ente creditore non spettando al giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio.
In mancanza Equitalia S.p.A. risponderà delle conseguenze della lite con la cartella che dovrà essere dichiarata nulla laddove rimanesse indimostrata la regolare notifica dell'atto di accertamento presupposto da parte dell'ente creditore.
Già nel 2007 la Corte di Cassazione (sentenza n. 16412/2007) si pronunciava nettamente sul tema stabilendo che "quando l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del credito".
In argomento deve segnalarsi una recentissima sentenza (n. 752/01/15) pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di La Spezia, aderente all'orientamento argomentato testé.
Per vederci chiaro.
Avv. Giuseppe Mecca