MANCATA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI NOTIFICA: L'ACCERTAMENTO E' NULLO!
Nelle ipotesi di mancata compilazione della relazione di notifica, in tutti i casi di notifica dell'accertamento a mezzo del servizio postale, l'atto impositivo deve ritenersi affetto da nullità derivata dalla inesistenza del procedimento di notificazione dell'atto medesimo. Infatti, la mancata compilazione della relata di notifica, impedendo di verificare se il notificatore abbia esperito tutti gli adempimenti previsti dalla legge come necessari per il perfezionamento del procedimento di notifica dell'atto impositivo, non da luogo ad un mera irregolarità bensì alla più grave sanzione della inesistenza della notifica.
In questo senso, l'impugnazione dell'avviso di accertamento non comporta alcuna sanatoria. A stabilirlo è stata la Commissione Tributaria Regionale di Campobasso con la sentenza n. 85/02/15.
Come precisato dai giudici del Molise "la redazione della relata di notificazione ha espressa funzione certificatoria di quanto viene posto in essere". In assenza di tale redazione, dunque, la notifica dovrà ritenersi inesistente e l'atto impositivo nullo in quanto portato a conoscenza del contribuente attraverso l'utilizzo di una procedura non conforme ai parametri previsti dalla legge.
Per vederci chiaro.
Avv. Giuseppe Mecca