MANCATA ALLEGAZIONE DELLA CARTELLA: L’ESTRATTO DI RUOLO NON BASTA
La Commissione tributaria provinciale di Matera, con la recente sentenza n. 466/01/14, ha affrontato l'ormai noto problema della
mancata allegazione della cartella di pagamento nelle ipotesi in cui il
contribuente eccepisca in giudizio proprio l'omessa notificazione delle
stesse.
Una questione assai dibattuta che sembra trovare una
definizione sempre più netta all'interno della giurisprudenza orientata, nella
maggior parte dei casi, a ritenere non sufficiente la produzione in giudizio
dell'estratto di ruolo.
In particolare la Ctp di Matera, considerando l'estratto di
ruolo quale atto che non riproduce gli elementi propri della cartella di
pagamento, né ha ridimensionato notevolmente la valenza probatoria ritenendolo
in ogni caso non sufficiente a soddisfare l'onere di dimostrare la regolarità
delle notifiche.
In tal senso appaiono inequivocabili le parole pronunciate
dai giudici della commissione: "L'onere
probatorio non poteva essere soddisfatto dalla produzione di copie fotostatiche
né, tantomeno, dall'asseverazione di conformità della cartella all'estratto di
ruolo".
Ne deriva, dunque, che Equitalia S.p.A. può giuridicamente
soddisfare l'onere della prova soltanto attraverso la produzione in giudizio
della copia originale della cartella ovvero , in alternativa, di una copia
perfettamente conforme alla cartella di pagamento ed attestata come tale.
A nulla è valsa l'eccezione
di inammissibilità formulata dall'agente della riscossione "poiché il
ricorso è stato formulato contro un atto non autonomamente impugnabile".
Anche su questo punto la Ctp di Matera si è mostrata
sufficientemente illuminata osservando che "l'atto
impugnato va individuato nelle cartelle di pagamento, sostenendosi dalla
ricorrente di non averne avuto notizia per irregolarità della loro notifica".
In conclusione, la Ctp di Matera accoglieva pienamente il
ricorso proposto dal contribuente con soccombenza di Equitalia S.p.A.
Dott. Giuseppe Mecca