L’INDENNITA’ DI TRASFERTA DEI MEDICI AMBULATORIALI NON PUO’ ESSERE SOGGETTA A NESSUNA TASSAZIONE, DATO IL CARATTERE RISARCITORIO E NON RETRIBUTIVO DELLA STESSA

A tali conclusioni è giunta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6793/2015, respingendo l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo che confermava, pienamente, la tesi di primo grado in merito alla fondatezza della richiesta di rimborso avanzata dal contribuente.

La controversia traeva origine, appunto, da un'istanza di rimborso presentata da un medico specialista ambulatoriale, il quale chiedeva vedersi riconosciuta la ripetizione di tutte le trattenute operate sulle somme corrispostegli a titolo di indennità per spese di viaggio sostenute in relazione allo svolgimento dell'incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza.

Tesi pienamente accolta dai Giudici di merito, i quali non hanno avuto nessun dubbio nell'affermare che "le corresponsioni a fronte delle spese di viaggio effettivamente sostenute, siccome parametrate ai chilometri effettivamente percorsi, debbano considerarsi (anche alla luce dell'insegnamento di Cass. 21.6.2002 n. 9107)
alla stregua di "rimborsi spese", non assimilabili alle retribuzioni e perciò non assoggettabili ad imposta
".

L'Agenzia delle Entrate, non condividendo le motivazioni fornite dai Giudici, provinciali prima e regionali poi, decideva di proporre ricorso per cassazione affindandolo ad un unico motivo, ovvero, alla piena assimilabilità, ai fini dell'assoggettamento a tassazione, del trattamento del "rimborso spese" a quello della retribuzione di lavoro dipendente.

Tale assunto, però, non ha fatto breccia neanche nelle aule del Palazzaccio.

Richiamando l'art. 35 del D.P.R. n. 271 del 2000, che disciplina, appunto, il Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, il massimo consesso ha statuito, in maniera tassativa, che "deve essere senz'altro escluso che possa farsi applicazione dei principi invocati dalla parte ricorrente..(..)..tenuto conto dell'indirizzo interpretativo costante di codesta Corte, secondo il quale In tema di imposte sui redditi, non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro deve considerarsi di natura retributiva, e perciò assoggettabile, ai sensi tanto dell'art.48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che dell'art. 48 del vigente T.u.i.r. del 1986, a ritenuta IRPEF, salve le eccezioni dagli stessi articoli previste.".

A parere dei Giudici di Piazza Cavour, pertanto, le somme corrisposte al medico specialista ambulatoriale in relazione all'attribuzione di incarichi che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa, quali possano essere, appunto, le indennità erogate a titolo di rimborso spese per gli spostamenti fra i vari ambulatori dello stesso ambito zonale, assumono, senza ombra di dubbio, natura risarcitoria e non retributiva, e, come tali, sono assolutamente irrilevanti ai fini fiscali.

Dott. Daniele Brancale        

Tributarista - Difensore Tributario

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