L’INCERTEZZA DELLE PROROGHE PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI ESONERA IL CONTRIBUENTE DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI!

La Cassazione ha affermato in una recente sentenza (Cass. Sez. VI n. 8935/2014) che la diffusione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di comunicati stampa contraddittori circa i termini degli adempimenti fiscali costituisce una ipotesi di incertezza normativa oggettiva, idonea ad esonerare il contribuente dal pagamento delle sanzioni nell’ipotesi di adempimento tardivo.

La Suprema Corte si è pronunciata in tal senso, confermando una pronuncia della CTC di Firenze, in riferimento all’impugnazione di una cartella esattoriale per le sanzioni conseguenti alla tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di una s.r.l. La società contribuente, infatti, aveva provato che nell’anno a cui la dichiarazione dei redditi si riferiva, l’Amministrazione Finanziaria aveva diffuso comunicati  stampa contraddittori sulla concessione di proroghe per dichiarazioni e versamenti. Tale contraddittorietà costituisce secondo gli Ermellini una ipotesi di obiettiva incertezza normativa, a cui  consegue l’annullabilità delle sanzioni irrogate.

Sulla incertezza normativa oggettiva la Cassazione si era già espressa in una precedente sentenza ( Cass. 4685/2013) con la quale aveva individuato, a titolo esemplificativo, dei fatti indice dai quali dedurre il verificarsi di tale fenomeno quali:


1) la difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;

2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;

3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;

4) la mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;

5) la mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;

7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;

8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;

 9) il contrasto tra opinioni dottrinali;

10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.

Il verificarsi di un fenomeno di incertezza normativa oggettiva comporta, dunque, secondo gli Ermellini la inapplicabilità delle sanzioni fiscali. L’esistenza di cause di inapplicabilità delle sanzioni deve essere tuttavia rilevata e provata dal contribuente, non potendo essere decisa dal giudice tributario in assenza di una specifica domanda sul punto.

Dott.ssa Ezia Mancusi

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