LE SEZIONI UNITE ARCHIVIANO LA QUESTIONE RELATIVA ALLA PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE EQUITALIA: IL TERMINE E' SEMPRE QUINQUENNALE!
L'attesa è finalmente finita: la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397/2016, depositata in data 17.11.2016, ha affermato in maniera definitiva il pacifico assoggettamento delle cartelle di pagamento EQUITALIA al termine di prescrizione quinquennale (cd. termine breve), senza che questo subisca alcun mutamento in caso di mancata opposizione della cartella di pagamento nei termini perentori previsti dalla legge.
Si chiude in questo modo una questione che, in realtà, come si legge chiaramente tra le righe della sentenza n. 23397/2016, non avrebbe dovuto neppure esistere stante la palese infondatezza di quell'orientamento, rimasto sempre minoritario, teso ad attribuire alla cartella di pagamento non opposta nei termini di legge, connotati giuridici assolutamente improri.
La decisione, a ben vedere, investe non solo le cartelle di pagamento INPS, ma tutte le cartelle di pagamento notificate a qualsiasi titolo da parte di EQUITALIA, con esclusione delle sole cartelle relative ai crediti di natura erariale, già assoggetate di per sè al termine di prescrizione decennale.
I Giudici della Suprema Corte sono stati più chiari che mai, svutando il campo da ogni dubbio. Per questo motivo abbiamo deciso di riportare (quasi) integralmente le motivazioni rassegnate in calce alla suddetta sentenza, quanto mai eloquenti e molto più espressive di qualsiasi ulteriore commento: "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento, di cui all’art. 24, comma 5, del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS…(omissis).
E non è tutto. La Suprema Corte ha altresì precisato che: "Tale principio, pertanto, si applica a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via".
AVV. GIUSEPPE MECCA
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