LE CARTELLE EX EQUITALIA PER PROTESTO DI ASSEGNI SI PRESCRIVONO IN 5 ANNI
Il Giudice di Pace di Frosinone, con la recente sentenza n. 547/2018, depositata lo scorso 31 maggio 2018, ha stabilito che le cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative derivanti dal “protesto di assegni”, si prescrivono nel termine breve di 5 anni in virtù di quanto previsto dall’art. 28 della Legge n. 689/81.
Sulla base di tale principio, il predetto giudice annullava totalmente la cartella di pagamento notificata al contribuente, condannando l’agente della riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
Il fatto traeva origine dal protesto di un assegno, con conseguente sanzione amministrativa elevata ai danni di una contribuente la quale, nel lontano 2008, vedeva notificarsi la cartella esattoriale diretta proprio al recupero della sanzione prevista dalla legge in tali casi.
La contribuente ometteva di pagare la predetta cartella esattoriale. Tuttavia, nel 2017, decorsi 9 anni dalla notifciazione della cartella, l’ex Equitalia notificava una intimazione di pagamento volta al recupero delle somme richieste nel 2008.
A questo punto B.P. si rivolgeva allo Studio Legale Mecca con l’obiettivo di opporre l’intimazione di pagamento ed eccepire l’intervenuta prescrizione del credito, stante la natura quinquennale del termine di prescrizione applicabile in questo caso.
Il giudizio si concludeva positivamente con l’integrale accoglimento del ricorso e l’annullamento della pretesa avanzata da Agenzia delle Entrate Riscossione, pari a circa 15 mila euro.
Avv. Giuseppe Mecca
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