LE CARTELLE EQUITALIA PER DEBITI ERARIALI (IVA, IRPEF ECC.) SONO TUTTE NULLE A PARTIRE DAL 1999!

Già con la sentenza n. 20211/2013 la Corte di Cassazione (Sesta sezione civile) stabiliva la nullità di tutte le cartelle notificate da parte di Equitalia relativamente ai debiti di natura erariale (Iva, Irpef ecc.) per difetto di motivazione dell'atto amministrativo in quanto recante la dicitura "omesso o carente versamento".

Trattasi di migliaia di cartelle tutte indistintamente interessate da questo grave ed insanabile vizio nell'adeguata motivazione dell'atto. Infatti, la suddetta dicitura, non reca in nessun modo una motivazione chiara ed esaustiva, tale da consentire al contribuente l'esercizio pieno del diritto di difesa; al contrario, la stessa risulta addirittura contraddittoria poichè, come spiegato dai giudici della Cassazione, "il versamento o è omesso o è carente o è tardivo".

Equitalia S.p.A., nel giudizio sopra evidenziato, ha in qualche ammesso di aver utilizzato tale modello amministrativo sin dal 1999 così aprendo un solco che comprende migliaia di cartelle derivanti (spesso) dal controllo automatizzaro ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 602/1973.

L'obbligo di adeguata motivazione della cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione, in realtà, è un tema già affrontato dalla Cassazione (Sezione tributaria) con la sentenza n. 15638/2004 nella quale si legge: "Alla cartella di pagamento sono comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della legge n. 241/1990"

La Commissione tributaria provinciale di Lecce (sentenza n. 2804/02/15), più recentemente, si è espressa in maniera totalemente conforme all'orientamento sopra esposto evidenziando, altresì, come una diversa interpretazione darebbe luogo alla palese violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Per saperne di più e verificare la possibile di ricorrere avverso una o più cartelle di pagamento contattaci ai recapiti che trovi indicati nell'apposita sezione nella homepage.

Per vederci chiaro.

Avv. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com