L'AUTO AZIENDALE NON PUO' ESSERE FERMATA DA EQUITALIA!

A seguito delle modifiche apportate all'art. 86, comma 2, del DPR n. 602/1973 ad opera del dl n. 69/2013 non può essere apposto alcun fermo amministrativo da parte di Equitalia S.p.A. sui beni che risultano necessari all'impresa per l'esercizio della sua attività (cd. beni strumentali).

Nè tanto meno è possibile procedere all'espropriazione di tali beni pure in presenza di una grossa debitoria ed anche laddove le cartelle di pagamento siano state correttamente notificate e successivamente azionate entro i termini della prescrizione da parte dell'agente della riscossione.

Queste le motivazioni espresse nella sentenza n. 124/2/15 da parte dei giudici della Commissione tributaria provinciale di Lodi che hanno così annullato il fermo amministrativo apposto sull'autovettura (nel caso di specie, una Ford Fiesta intestata alla società).

Secondo la normativa vigente Equitalia deve inviare al contribuente un preavviso di fermo amministrativo avverso il quale è possibile opporsi dimostrando, entro 30 giorni dalla ricezione, che il veicolo indicato dall'agente della riscossione è un bene strumentale per l'attività d'impresa ovvero per l'attività professionale e, pertanto, non assoggettabile a tale misura.

I giudici di Lodi, infine, sono andati anche oltre richiamando Equitalia ad una maggiore attenzione senza dover necessariamente mettere il contribuente in condizione di difendersi, con dispendio di energie, tempo e denaro; queste le tesuali parole che si leggono in sentenza:"Il fermo amministrativo di un'autovettura, se bene d'impresa, non può concretizzarsi. Sarebbe il caso che Equitalia, piuttosto di attendere la dimostrazione che tale bene è strumentale all'attività d'impresa o della professione, evitasse di inviare la comunicazione preventiva di fermo a un soggetto, una società, contro la quale non potrà mai procedere".

Per vederci chiaro.

Avv. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com