L’ASSENZA DI LIQUIDITA’ ESCLUDE IL REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA SOLO SE ECCEZIONALE E IMPREVEDIBILE!

La Cassazione si è soffermata in una recente sentenza (Cass. pen.sez. III n. 14953/14) sull’elemento soggettivo del reato di omessa iva e sulla sua sussistenza nel caso in cui il reato sia commesso a causa di assenza di liquidità.

L’art. 10 ter del D.Lgs 74/2000 prevede la pena della reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto  relativo  al  periodo  di  imposta successivo

Ai fini della configurabilità del reato, non essendo prevista la punibilità a titolo di colpa, è necessaria la presenza del dolo del contribuente.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza dell’elemento doloso rispetto alla condotta di un imprenditore, il quale, aveva omesso il versamento Iva a causa di assenza di liquidità dovuta a debiti pregressi legati all’esercizio dell’attività, ha precisato che la punibilità per il reato in questione è esclusa solo laddove l’assenza di liquidità derivi da eventi eccezionali e di rilevante dimensione. La sentenza rileva, infatti, come nell’esercizio di una attività imprenditoriale l’assenza di liquidità non sia di per sé una circostanza eccezionale ed imprevedibile.

La Corte, tuttavia, non manca di constatare che nel caso di specie non veniva provata la incolpevole impossibilità di effettuare tale versamento, spettando all’imputato provare che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili”.

Con la citata sentenza, dunque, la Cassazione pur ritenendo che la crisi di liquidità derivante dallo svolgimento di una attività imprenditoriale non è di per sé circostanza idonea ad escludere l’elemento soggettivo del reato di omesso versamento Iva, trattandosi di ipotesi prevedibile, sembra aprire uno spiraglio rispetto ad una diversa interpretazione, legata alla possibilità che tale reato possa essere escluso nel momento in cui, di fatto, venga provata l’impossibilità di far fronte all’assenza di liquidità e alla conseguente impossibilità di versamento del tributo.

Dott.ssa Ezia Mancusi

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