LA SCADENZA DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO NON E’ “MOTIVO D’URGENZA”
L’approssimarsi della scadenza dei termini di decadenza previsti dalla legge per l’accertamento fiscale e tributario non rappresenta un “motivo d’urgenza” tale da giustificare l’emissione dell’avviso di accertamento prima che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, come previsto dall’art. 12 , comma 7, della legge n. 212/2000.
In particolare, come affermato in maniera costante dalla Corte di Cassazione, l’emissione “prematura” dell’avviso invalida irrimediabilmente l’atto medesimo.
A riprendere tali assunzioni ci ha pensato di recente la Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza n. 5421/64/14.
I motivi di urgenza, come sapientemente argomentato dalla Ctr Milano, devono essere fondati su “fatti e situazioni non imputabili all’ufficio”.
Infatti, “la gestione del termine di decadenza previsto dalla legge per l’accertamento è nella esclusiva e completa disponibilità dell’Ufficio: se fosse sufficiente l’approssimarsi della sua scadenza a consentire l’eccezione (vale a dire l’emissione dell’avviso prima dei sessanta giorni dalla notifica del PVC), detta circostanza non avrebbe carattere oggettivo e indipendente dalla volontà, come richiede una corretta interpretazione della norma, ma sarebbe rimessa alla scelta arbitraria di una delle due parti in causa”.
Sulla base di tali motivazioni la Ctr Milano procedeva all’accoglimento del ricorso proposto dal contribuente con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca
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