LA RISTRUTTURAZIONE SOCIETARIA ESCLUDE L’ELUSIONE FISCALE

La Commissione tributaria regionale di Milano, con la recente sentenza n. 4192/11/2014, è tornata a pronunciarsi sul tema dell’abuso del diritto.

L’attività di accertamento ex art. 37-bis DPR n. 600/1973 posta in essere dall’ufficio e diretta a riqualificare la natura degli atti giuridici leciti compiuti dal contribuente, come è noto, deve essere orientata da una certa cautela.

In particolare, nell’ambito delle ristrutturazioni societarie relative a grandi gruppi di impresa, è consuetudine realizzare operazioni straordinarie che non possono essere automaticamente “etichettate” dall’Agenzia delle Entrate come elusive.

L’accertamento antielusivo, dunque, deve essere sempre condotto in maniera scrupolosa e sulla base di una valutazione completa degli elementi caratteristici dell’operazione eseguita. Occorre, infatti, calibrare la metodologia accertativa al contesto specifico così da realizzare “un giusto bilanciamento tra una pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e la libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto in presenza di attività imprenditoriali”.

In ultimo, particolare cautela ed attenzione deve essere osservata dall’ufficio proprio “quando si è in presenza di ristrutturazioni societarie e soprattutto quando le stesse avvengono nell’ambito di grandi gruppi di impresa”.

Al contrario, l’accertamento antielusivo compiuto senza le dovute cautele dovrà essere considerato nullo e, pertanto, inidoneo a produrre effetti giuridici.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com