LA RATEAZIONE DELLE CARTELLE EX EQUITALIA NON RAPPRESENTA MAI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO
Con la sentenza n. 496/2018 del 3 luglio 2018, il Tribunale Civile di Potenza, Sezione Lavoro, ha confermato il principio più volte sancito dalla Suprema Corte di Cassazione per cui l’istanza di rateazione della cartella esattoriale da parte del contribuente non equivale ad un riconoscimento del debito e, di conseguenza, non ne limita la possibilità di contestazione.
Il Giudice del Lavoro del capoluogo lucano ha richiamato magistralmente la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo, l’ordinanza n. 14945/2018 e la sentenza n. 13506/2018), nel ribadire due concetti essenziali:
- l’istanza di rateazione non equivale ad un riconoscimento del debito e, pertanto, non è un atto utile a sanare eventuali motivi di nullità della pretesa esattoriale;
- l’istanza di rateazione non è un atto idoneo ad interrompere i termini di prescrizione i quali, al contrario, possono essere interrotti soltanto attraverso la notificazione di un atto da parte dell’agente della riscossione nei confronti del contribuente.
Il caso di specie riguardava un contribuente il quale, al solo scopo di tutelarsi ed evitare procedure di pignoramento, decideva di rateizzare una cartella di pagamento mai notificatagli ed oramai prescritta. Sulla base di tali ragioni il contribuente si rivolgeva allo Studio Legale Mecca al fine di proporre ricorso ed ottenere l’annullamento della cartella esattoriale.
Il giudizio si concludeva con l’integrale accoglimento del ricorso e con l’annullamento totale della pretesa esattoriale.
Avv. Giuseppe Mecca
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