LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL RUOLO COMPORTA NULLITA’ DELLA CARTELLA ESATTORIALE!
La Commissione tributaria provinciale di Enna, con la sentenza n. 88/03/14, ha affrontato la questione relativa alla sottoscrizione del ruolo ed alla sua importanza in termini di legittimità dell’azione esecutiva posta in essere dall’agente della riscossione.
I Giudici siciliani, prima di ogni cosa, hanno ritenuto doveroso richiamare la norma di cui all’art. 12 del Dpr 602/1973 che testualmente recita “il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”.
Nel caso de quo, il contribuente impugnava una cartella di pagamento contestando, giustappunto, la sottoscrizione del ruolo. In particolare, veniva convenuta in giudizio la sola Equitalia.
L’agente della riscossione, anziché chiamare in giudizio l’ente impositore, ossia l’ufficio che ha formato materialmente il ruolo, richiedeva alla Commissione di integrare il contraddittorio. Il comportamento processuale tenuto da Equitalia dava seguito a due conseguenze:
- In primis, i Giudici di Enna rigettavano la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dall’agente della riscossione poiché “nelle ipotesi in cui venga impugnato un atto proprio dell’agente della riscossione, facendo valere anche vizi afferenti all’attività dell’ente impositore cui l’atto si correli, ricade su Equitalia l’onere di chiamare in giudizio l’ente impositore”;
- Di conseguenza, provvedevano ad accogliere totalmente il ricorso proposto dal contribuente in quanto “In assenza di dimostrazione della corretta sottoscrizione del ruolo e, quindi, della relativa esecutività, la cartella deve ritenersi nulla”.
La Ctp di Enna propendeva, pertanto, per la condanna dell’ufficio alle spese di lite.
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Dott. Giuseppe Mecca