LA MANCATA PROPOSIZIONE DELL’ISTANZA DI RECLAMO NON COMPORTA (PIU’) INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO

La Commissione tributaria regionale di Milano, con la recente sentenza n. 2939/50/14, recepisce e fa propri i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella importantissima sentenza n. 98/2014: la mancata proposizione dell’istanza di reclamo per le cause di valore inferiore a 20 mila euro non comporta (più) inammissibilità del ricorso.

La vecchia formulazione dell’art. 17-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, infatti, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede la proposizione dell’istanza di reclamo come adempimento prodromico alla proposizione del ricorso.

La Ctr Milano ha accolto in pieno i principi affermati dalla Corte Costituzionale tanto da “escludere in ogni caso che l’omissione della proposizione del reclamo possa condurre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso”.

La Corte Costituzionale ha precisato come, in linea di principio, non appare contraria al nostro ordinamento una norma che prevede una fase “stragiudiziale” di conciliazione ovvero uno strumento deflattivo che permetta una definizione più rapida del contenzioso tributario.

La contrarietà agli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della nostra Costituzione, al contrario, sorge nel momento in cui tali strumenti rendono particolarmente complesso l’accesso alla tutela in fase “giudiziale”.

In conclusione, a parere di chi scrive, la pronuncia della Corte Costituzionale deve essere accolta con notevole soddisfazione stante le problematiche di carattere pratico, nonché dal punto di vista costituzionale, che la formulazione infelice dell’art. 17-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 ha creato sin dalla sua entrata in vigore.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com