LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL TERZO COME ARMA DI DIFESA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Nell’ambito del processo tributario, il contribuente può utilizzare a propria difesa dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese da terzi; tali dichiarazioni, infatti, assumono valore di elementi indiziari e non violano il divieto di prova testimoniale previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992 in quanto raccolte fuori dal processo.

Le dichiarazioni sostitutive rese da terzi a difesa del contribuente, dunque, possono essere introdotte nel processo tributario al pari delle dichiarazioni scritte raccolte dall’amministrazione finanziaria. Inoltre, se le circostanze e i fatti contenuti nelle dichiarazioni non vengono formalmente contestati dalle controparti devono ritenersi assolutamente provati.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Commissione tributaria regionale di Milano all’interno della sentenza n. 258/30/14.

I giudici meneghini, infatti, ribaltando il giudizio di prime cure, hanno accolto il ricorso del contribuente il quale, al fine di difendersi da un accertamento bancario fondato su versamenti non giustificati, aveva fornito in giudizio una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attestava la provenienza del denaro.

La commissione milanese, in realtà, ha correttamente richiamato l’orientamento espresso più volte dalla Corte di Cassazione in virtù del quale deve ritenersi assolutamente lecita la valutazione “delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore probatorio degli elementi indiziari, valenza che viene riconosciuta non solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria ma anche del contribuente e con il medesimo valore probatorio, dando così attuazione ai principi del giusto processo”.

Non è tutto. E’ doveroso sottolineare, infatti, che le circostanze contenute all’interno delle suddette dichiarazioni, se non contestate da controparte, devono ritenersi assolutamente provate “stante che anche nel processo tributario vige il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) in forza del quale se l’ufficio non contesta il contenuto della dichiarazione resa dal terzo, le circostanze e i fatti ivi rappresentati devono ritenersi provati”.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com