La delega è valida se c'è la precisa indicazione del soggetto delegato

La sentenza n. 87/03/15 pronunciata lo scorso 13 marzo dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia si inserisce a pieno titolo nella enorme questione giuridica sollevata dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 37/2015. La questione affrontata dai giudici dell'Emilia Romagna, tuttavia, è certamente più specifica e riguarda in particolare l'obbligo di indicare, all'interno dell'atto di delaga conferito ai propri funzionari, il nominativo della persona effettivamente delegata.

Infatti, in caso di delega generica (ad esempio al "capo area" ovvero al "capo team"), si verifica la piena violazione dell'art. 42 del DPR n. 600/1973 con conseguente nullità dell'avviso di accertamento.

Per vederci chiaro.

Avv. Giuseppe Mecca

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