LA CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO ALL’ESTERO NON ESTINGUE LA SOCIETA’!

La Cassazione è tornata nuovamente sulla questione della cancellazione delle società dal registro delle imprese, occupandosi questa volta della cancellazione per trasferimento.

In una recente sentenza (Cassazione Tributaria sent. n. 6388/2014) il Supremo Collegio si è soffermato sulla questione della sanzionabilità delle società trasferite all’estero per le irregolarità commesse precedentemente.

Chiamata a pronunciarsi sulla sanzionabilità di una s.r.l. trasferita all’estero per omessa dichiarazione iva, mancata tenuta dei registri ed omessa fatturazione di operazioni imponibili, la Cassazione ha infatti precisato che qualora la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese italiano sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell’ente o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell’esercizio dell’impresa e da cui la legge faccia discendere l’effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all’estero della sede della società, non può considerarsi verificata l’estinzione dell’ente, ai sensi dell’art. 2495 c.c., ancorando l’estinzione della società alla cancellazione avvenuta all’esito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Da ciò ne consegue che il trasferimento della sede all’estero non comporta la cessazione dell’attività e non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita.

Secondo la Corte, dunque, in caso di trasferimento all’estero la società non si estingue e non si verifica il fenomeno successorio ex 110 c.p.c. in capo ai soci, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 6070 e 6071 del 2013.

Pertanto, la società trasferita all’estero continua ad essere sanzionabile per le irregolarità fiscali commesse prima del trasferimento, nonostante la cancellazione dal Registro delle Imprese italiano!

Per vederci chiaro.

Dott.ssa Ezia Mancusi

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