ITALIANO RESIDENTE ALL'ESTERO: L'ISCRIZIONE ALL'A.I.R.E. RENDE NULLA LA CARTELLA DI PAGAMENTO

La recente sentenza n. 24993/2017, pronunciata in data 23.11.2017 dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA, merita particolare evidenza, soprattutto in relazione agli italiani che, seppur residenti all'estero, vedono notificarsi ancora cartelle esattoriali da parte di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ex EQUITALIA).

Ciò accadeva ad un contribuente romano il quale, trasferitosi in Marocco già dal 2007, vedeva notificarsi nell'anno 2016 una richiesta di pagamento da parte dell'agente della riscossione italiano. 

Rivoltosi al nostro studio legale per una richiesta di consulenza, il ricorrente produceva subito un certificato di regolare iscrizione all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Reisdenti all'Estero), avvenuta nell'anno 2007. Attraverso una richiesta di accesso agli atti ex legge n. 241/1990, venivano rinvenute cartelle di pagamento erroneamente notificate all'ultimo indirizzo italiano del contribuente, ignorando così il suo trasferimento all'estero. 

Sulla base di tali riscontri, il ricorrente adiva la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA la quale, letto il ricorso, annullava totalmente le cartelle di pagamento impugnate sulla base delle motivazioni che di seguito espressamente si espongono:

"Sulla base di quanto dedotto dal contribuente, discende la nullità dell'intimazione per inesistenza giuridica della notifica delle cartelle presupposte per violazione dell'art. 58, comma 2, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973 (da ultima, Ordinanza n. 23354 del 06 ottobre 2017)".

Il Giudice tributario romano accoglieva pertanto il ricorso, condannando EQUITALIA al pagamento delle spese processuali.

Avv. Giuseppe Mecca

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