EQUITALIA: IPOTECA ILLEGITTIMA SE MANCA LA NOTIFICA DELLE CARTELLE PRESUPPOSTE

NON SONO SUFFICIENTI LE FOTOCOPIE DEGLI ATTI.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con la recentissima sentenza n. 104.04.13 rinvigorisce principi già posti a tutela del contribuente.

Infatti oltre a ribadire il principio dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria nell'ipotesi in cui  questa sia eseguita per un credito inferiore agli € 8.000,00, conferma l'invalidità della misura cautelare quando manchi e/o non sia fornita prova dell'avvenuta e rituale notifica degli atti prodromici alla stessa ( cartelle di pagamento).

Su quest'ultimo rilievo, i Giudici hanno puntualizzato come non sia sufficiente ai fini dell'adempimento dell'onere probatorio, che il concessionario produca delle semplici fotocopie degli atti in contestazione ma ha l'onere di produrre gli originali.

Infatti, ai  sensi dell'art 26 comma 4 del DPR 29/09/1973 n. 602,il concessionario "deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o 1'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente".

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA

SENTENZA N. 104.4.13

 

LETTI GLI ATTI

 

UDITO IL GIUDICE RELATORE

Salvatore Torchia

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

La vertenza trae origine dal ricorso avverso due iscrizioni ipotecarie,di cui all'art. 77 del DPR n, 602/73, eseguite dalla Serit Sicilia Spa per una presunta pretesa creditoria di  € 6,027,50 e di  € 40,243,30 in forza di diciannove cartelle di pagamento relativi a vari tributi.

Il ricorrente ________ assume di essere venuto a giuridica conoscenza di dette iscrizioni soltanto in seguito ad una ispezione ordinaria presso l'Agenzia del Territorio ed eccepisce l'illegittimità delle stesse in quanto dichiara di non avere mai avuto notificate le cartelle di pagamento in forza delle quali sono stati disposti gli atti cautelari.

Aggiunge inoltre che la prima iscrizione e nulla perchè la somma e inferiore ad  8,000,00.

Chiede pertanto la cancellazione delle stesse in quanta illegittime,

La Serit Sicilia spa controdeduce, e produce una serie di relate di notifica e ribadisce la legittimità del suo operato. 

Con memoria illustrativa il contribuente contesta la produzione della Serit perchè si tratta di semplice fotocopie e non degli originali.

In. sede di pubblica udienza evidenzia che l'Esattore,essendo un privato, non può dichiarare la conformità che in ogni caso si riferisce alla sola relata e non alla copia integrate della cartella.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione Tributaria Provinciale ritiene che il ricorso del contribuente debba essere accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria impugnati.

Invero le eccezioni avanzate risultano fondate in quanto il Concessionario della Riscossione, ai sensi dell'art 26 comma 4 del DPR 29/09/1973 n. 602, deve conservare per cinque anni la matrice o la copia delta cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o 1'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente.

Il Collegio pertanto osserva che la predetta previsione disciplina il rapporto giuridico corrente tra l'Esattore ed il debitore con specifico riferimento all'onere probatorio della pretesa di pagamento.

Orbene poichè il ricorrente,con memoria depositata nei termini di legge, aveva contestato la produzione della documentazione in fotocopia ed in ogni caso l'insufficienza della stessa,era onere delta Serit Sicilia spa produrre in giudizio le copie in originale e non in fotocopia sia della cartelle sia delle relate di notifica.

Peraltro è noto che il processo tributario è per sua natura documentale e pertanto la parte che all'interno dello stesso vuole far valere un suo diritto, ha l'obbligo e l'onere di produrre la documentazione necessaria. Nel caso che ci occupa, invece il Concessionario ha emesso l'atto cautelare sul presupposto che le cartelle di pagamento fossero state regolarmente notificate ma di tale assunto non ha dato prova sufficiente e legale.

E' poi appena il caso di aggiungere che in tale ipotesi, mancando la prova dell'eseguito regolare notifica di tutti gli atti prodromici, le iscrizioni ipotecarie, ai sensi degli artt. 50 e 77 del DPR n.602 del 1973, risultano illegittime e da annullare.

Inoltre occorre evidenziare chela valutazione degli elementi di prova, e dell'apprezzamento della documentazione fornita dalle parti , attengono al libero convincimento del giudice.

Si aggiunge che la prima iscrizione ipotecaria è illegittima anche perchè eseguita per un credito inferiore agli € 8.000,00.

Per completezza di motivazione il Collegio evidenzia che il ricorso è stato presentato avverso l'iscrizione ipotecaria sempre proponibile e non soggetto a decadenza nel caso in cui si eccepisce la mancata o irregolare notifica delle relative cartelle di pagamento.

Ne discende che la visura ipotecaria o l'estratto di ruolo costituiscono soltanto l'estrinsecazione dell'esistenza degli atti che appunto si assume non essere stati portati a conoscenza.

Alla luce delle superiori considerazione l'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento delle due iscrizioni ipotecarie sugli immobili del ricorrente la cui cancellazione deve eseguirsi a carico, cure e spese dell'Agente della Riscossione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori se dovuti.

P.Q.M.

La C.T.P. accoglie il ricorso ed annulla i provvedimenti impugnati disponendo la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie a cura e spese della Serit Sicilia S.p.a. che condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in mancanza di notula, in € 1.000,00 oltre accessoi se dovuti

Così deciso in catania il 18.01.2013

Il GIUDICE ESTENSORE

Salvatore Torchia

IL PRESIDENTE

Giacomo Iraci Sareri

Dott. Daniele Brancale

dott.danielebrancale@gmail.com