IPOTECA ILLEGITTIMA DA PARTE DI EQUITALIA: POSSIBILE RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO!
E se l’ipoteca posta da Equitalia su un immobile fosse illegittima? se la cartella esattoriale posta a fondamento dell’ipoteca fosse stata precedentemente sospesa da un Giudice o, comunque, se l’importo richiesto fosse effettivamente non dovuto perché, ad esempio, già pagato?
Orbene, in tutti questi casi è opportuno ricorrere al Giudice ordinario (trattandosi di diritti soggettivi del tutto indipendente rispetto al rapporto tributario) per ivi richiedere, oltre alla cancellazione dell’ipoteca da parte di Equitalia, il risarcimento del danno subito. Ma quale forma di risarcimento è compatibile con l’iscrizione illegittima di ipoteca?
Sul punto giova richiamare la sentenza n. 21428/07 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha “ammesso” chiaramente in tali casi la risarcibilità del danno ex art. 2043 c.c. sulla base del principio generale del neminem laedere. Il contribuente dovrà dimostrare in giudizio (art. 2697 c.c.) di aver subito un danno biologico, rappresentato sovente dal forte stress subito con conseguente reazione traumatica. La quantificazione del danno, in ogni caso, potrà avvenire a mezzo delle tabelle previste per le lesioni micro-permanenti.
A ben vedere, tuttavia, la Corte di Cassazione si era già espressa in materia nel 2006 (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 14977/06) affermando la risarcibilità del danno non patrimoniale arrecato al contribuente a seguito di illegittima iscrizione di ipoteca. Il danno di natura non patrimoniale, infatti, può rinvenirsi, ad esempio, nell’alterazione della serenità personale e della propria famiglia, nel senso di vergogna rispetto agli altri, nel diritto al buon nome, alla riservatezza, all’immagine ed alla reputazione (si consideri, giustappunto, che l’iscrizione di ipoteca comporta automaticamente l’iscrizione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia).
Tale tipologia di danno, in realtà, è sostenuto da una prova in re ipsa il che rende complicata la difesa in giudizio da parte di Equitalia. In merito alla quantificazione del danno non patrimoniale, infine, la giurisprudenza ha riconosciuto pacificamente l’applicabilità dei criteri generali di cui agli artt. 2059-1226 c.c., con possibile determinazione del quantum in via equitativa da parte del giudice.
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P. Avv. Giuseppe Mecca
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