IPOTECA EQUITALIA NULLA SENZA IL PREAVVISO

L'iscrizione ipotecaria deve essere sempre preceduta dalla notifica di un avviso, contenente il dettaglio della pretesa tributaria, che conceda al contribuente il tempo necessario per controdedurre e/o provvedere al pagamento. In mancanza l'ipoteca deve ritenersi nulla con la conseguenza che in giudizio ne sarà ordinata la cancellazione con relativa condanna dell'agente della riscossione.

A stabilire quanto sopra ci ha pensato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6072/2015.

Trattasi di una pronuncia davvero molto importante con la quale i giudici di Piazza Cavour valorizzano, in una chiave "nuova" e in un contesto definito, la sentenza n. 19668/2014 pronunciata dalle sezione unite e relativa, in linea più generale, alla necessità di instaurare sempre un contradditorio preventivo con il contribuente.

In questo senso è opportuno richiamare quanto disposto dall'art. 2-bis del DPR n. 602/1973 che testualmente prevede: "L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario del'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca".

L'iscrizione ipotecaria non preceduta dall'avviso, dunque, rappresenta un atto illegittimo verso il quale è possibile ricorrere in commissione tributaria per ottenerne l'immediata cancellazione.

Per vederci chiaro.

Avv. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com