IPOTECA EQUITALIA ILLEGITTIMA SE NON PRECEDUTA DALL’AVVISO DI INTIMAZIONE
A prescindere dalla comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 7, comma 2, lett. u) bis, se è decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale, è sempre necessario procedere alla notificazione dell’avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973 prima di iscrivere ipoteca.
In caso contrario, l’iscrizione ipotecaria sarà nulla con possibilità per il contribuente di agire in giudizio per ottenerne l’annullamento.
A stabilirlo è stata la Commissione tributaria regionale di Milano che, con la sentenza n. 3026/19/14, ha completamente ribaltato il giudizio dei colleghi della provinciale.
A bene vedere l’art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973 così dispone: “se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Nel merito, la Commissione meneghina ha rigettato l’argomentazione fornita da Equitalia S.p.A. secondo cui l’art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973 sarebbe applicabile alla sola fase dell’espropriazione e non all’ipoteca trattandosi, in tal caso, di mero atto conservativo.
La Commissione tributaria regionale di Milano, in conclusione, si è detta di tutt’altro avviso annullando l’iscrizione ipotecaria sulla base della seguente motivazione: “l’iscrizione ipotecaria doveva essere preceduta da un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligazione, atto prodromico indispensabile per dar corso all’esecuzione forzata”.
La sentenza in commento potrebbe interessare migliaia di contribuenti i quali, con ogni probabilità, hanno subito un’iscrizione di ipoteca illegittima non preceduta dall’avviso ex art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca
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