IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE DIRETTE DIVENTA “AUTOMATICO” DECORSI I TERMINI PER L’ACCERTAMENTO
Nei casi in cui sia decorso inutilmente il termine di decadenza per effettuare l’azione di accertamento (ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi ex art. 43 Dpr 600/1973) senza che l’Amministrazione finanziaria abbia provveduto alla rettifica del credito d’imposta richiesto ovvero a richiedere documentazione integrativa al contribuente, il rimborso delle imposte dirette IRPEF e IRES deve essere effettuato in maniera “automatica” e senza indugio.
Questo è il principio importantissimo affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza n. 1784 del 19 febbraio 2014.
Il caso sottoposto alla commissione meneghina riguardava un contribuente il quale aveva richiesto all’amministrazione finanziaria un credito di imposta relativo agli anni 1995 e 1996. Soltanto nell’anno 2010 l’Agenzia delle entrate richiedeva al contribuente una integrazione documentale, ritenuta necessaria ai fini del riconoscimento del rimborso richiesto.
Il contribuente comunicava all’Ufficio di aver distrutto la documentazione richiesta in quanto relativa a ben 14 anni prima. Ricevuta tale comunicazione l’Agenzia delle entrate, in maniera del tutto ingiustificata, emetteva nei confronti del contribuente un provvedimento di diniego.
Con la sentenza in commento i giudici milanesi, riconoscendo tutte le ragioni del ricorrente, hanno sottolineato come, nelle ipotesi di mancato controllo della dichiarazione dei redditi nei termini di legge ovvero di mancata richiesta di documentazione integrativa negli stessi termini, il credito vantato dal contribuente debba ritenersi certo, liquido ed esigibile.
Di conseguenza il relativo riconoscimento deve essere considerato “automatico” senza la possibilità di ulteriori indugi, quali ad esempio la richiesta di ulteriore documentazione fiscale.
La sentenza in esame rappresenta in realtà un logico corollario dell’approdo giurisprudenziale già scandito dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 9339 dell’8 giugno 2012. La Suprema Corte, infatti, ebbe modo di affermare in quella sede il medesimo principio pro-contribuente.
Alla luce delle argomentazioni esposte, sarebbe davvero auspicabile l’emanazione di una circolare da parte dell’Ufficio diretta da un lato ad instaurare una diversa prassi, coordinata con la giurisprudenza citata e, dall’altro, ad evitare inutili contenziosi per i contribuenti.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca
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