IL RICORSO NON FIRMATO DAL DIFENSORE NON E' INAMMISSIBILE
Con la recente sentenza n. 5427/64/14 la Commissione tributaria provinciale di Brescia ha confermato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di mancata sottoscrizione del ricorso tributario.
Infatti, a parere dei giudici bresciani, la mancata sottoscrizione del ricorso notificato alla controparte non comporta inammissibilità del ricorso medesimo quando l'originale depositato presso la Commissione tributaria risulti, al contrario, debitamente sottoscritto dal difensore.
La sottoscrizione del ricorso in originale consente, pertanto, di sanare la mancata sottoscrizione del ricorso notificato in copia conforme alla parte resistente.
Il concetto è stato così ribadito dalla Ctp di Brescia che, rigettando completamente l'istanza di inammissibilità proposta dall'ufficio delle entrate ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992, ha così motivato la propria decisione: "ai fini dell'applicazione della sanzione di inammissibilità del ricorso, l'omesso sottoscrizione deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre allorchè sia priva della firma soltanto la copia dell'atto notificato all'ufficio finanziario, purchè l'originale del ricorso sia stato sottoscritto e depositato nella segreteria della Commissione tributaria".
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca