IL RADDOPPIO DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO NON PUO’ ESSERE ESTESO ANCHE AI SOCI
In caso di accertamento eseguito nei confronti di una società a responsabilità limitata a base ristretta e relativo alla presunta distribuzione degli utili extra contabili accertati in capo alla società, il raddoppio dei termini entro i quali procedere all’accertamento medesimo non può essere esteso anche ai soci.
E questo anche nelle ipotesi in cui la società sia stata accertata proprio fruendo del termine doppio. L’accertamento riguardante il socio, infatti, nasce da un differente presupposto (ossia la presunta distribuzione degli utili non dichiarati all’interno del bilancio) che di per sé non integra alcuna ipotesi di reato.
Ad affermare quanto sopra ci ha pensato la Commissione tributaria regionale del Lazio all’interno della recente sentenza n. 6019/40/14.
Queste le parole pronunciate dai giudici della capitale: “non può equipararsi la posizione soggettiva della società, che viene accertata oltre il termine ordinario sul presupposto del reato tributario, e la posizione dei soci che vengono invece sottoposti ad accertamento su un presupposto diverso, ovvero la distribuzione di utili per ristrettezza della base sociale, comportamento che non assume alcuna rilevanza penale”.
Pertanto, in conclusione, “deve essere disatteso l’automatico utilizzo del termine doppio di accertamento per quanto concerne gli avvisi rivolti ai soci ed emessi sul presupposto della base ristretta”.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca
dott.mecca.giuseppe@gmail.com