IL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO RENDE NULLA ANCHE LA CARTELLA!

Il difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario non addetto alla carriere dirigenziale comporta la nullità anche della successiva cartella di pagamento e può essere fatto valere in sede di impugnazione della cartella medesima. Inoltre, trattandosi di un vizio che comporta difetto assoluto di attribuzione, lo stesso può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Sono queste le conclusioni importantissime rassegnate dalla Commissione tributaria regionale di Milano con la recente sentenza n. 2148/13/15.

I giudici meneghini, sulla scorta della sentenza n. 37/2015 pronunciata dalla Corte Costituzionale, hanno evidenziato come,ad oggi, debbano ritenersi decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti quei funzionari nominati senza concorso. Sulla base di tale premessa, dunque, la cartella di pagamento avente come atto presupposto l'avviso di accertamento sottoscritto da un "falso" dirigente deve ritenersi assolutamente nulla!

La sentenza in commento offre, inoltre, uno spunto interessantissimo nella parte in cui sconfessa un elemento difensivo utilizzato molto spesso nelle ultime settimane da parte della Agenzia delle entarte: vale a dire il tema dei dirigenti "di fatto".

Come sapientemente argomentato dalla regionale di Milano l'istituto del funzionario "di fatto", di creazione prettamente dottrinale, può avere sì un effetto sanante ma soltanto con riguardo agli atti che abbiamo un contenuto favorevole nei confronti del contribuente. Nel caso degli avvisi di accertamento, al contrario, si parla di atti astrattamente lesivi nei confronti del contribuente con la conseguenza che nessuna sanatoria può essere applicata secondo la teoria dei dirigenti "di fatto".

Per vederci chiaro.

Avv. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com