IL CONTRIBUENTE PUO’ CONTESTARE IN OGNI MOMENTO LE CARTELLE EQUITALIA SENZA ATTENDERE PRIMA LA NOTIFICA DI UN ATTO DELLA RISCOSSIONE
Il contribuente che ritiene non dovute le somme richieste da parte dell’ex Equitalia, può proporre ricorso in ogni momento e senza attendere preventivamente la notifica di un atto della riscossione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, attraverso la richiesta dell’estratto di ruolo presso l’ufficio e la sua impugnazione.
Il principio che ha sancito l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, come è noto, è stato enunciato per la prima volta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19704/2015.
Non è tutto. Perché sempre la Cassazione, con la recente sentenza n. 1302/2018 del 19 gennaio 2018, ha voluto rendere ancora più libera la facoltà del contribuente di far valere in ogni momento le proprie ragioni.
Infatti, per mezzo della citata sentenza, i Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito come l’estratto di ruolo, con riferimento ai termini di decadenza per l’impugnazione, non può in nessun modo equipararsi alla cartella esattoriale.
Ciò significa che l’estratto di ruolo non deve essere impugnato dal contribuente entro un termine perentorio (come è quello di 60 giorni per le cartelle), costituendo per esso una mera facoltà di impugnazione e non anche un onere di impugnazione entro un termine prestabilito per legge.
Avv. Giuseppe Mecca
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