Il bollo auto si prescrive in tre anni in assenza di atti interruttivi validamente notificati
Con ricorso depositato presso la Commissione tributaria provinciale di Potenza, un contribuente faceva valere l'intervenuta prescrizione della tassa di circolazione (cd. bollo auto), stante l'inutile decorso del termine di tre anni previsto dall'art. 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito dalla legge n. 53 del 1983.
I giudici del capoluogo lucano, valutati gli atti ed acclarata la fondatezza del ricorso, con la sentenza in commento (depositata lo scorso 15 luglio) provvedevano all'annullamento della cartella di pagamento in quanto notificata da Equitalia dopo oltre tre anni dalla notifica dell'atto di accertamento ad opera della Regione Basilicata.
Per vederci chiaro.
Commissione tributaria provinciale di Potenza, sentenza n. 586/02/15.
Avv. Giuseppe Mecca