HAI RICEVUTO UN’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DA PARTE DI EQUITALIA? ECCO COME DIFENDERSI
- Di cosa si tratta
A norma dell’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 “Se l’espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
L’avviso di intimazione, pertanto, si rende necessario quando sia trascorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale e l’agente della riscossione non abbia dato inizio all’espropriazione forzata. In mancanza dell’avviso, infatti, l’espropriazione deve ritenersi assolutamente illegittima[1].
Tale atto da parte di Equitalia S.p.A. racchiude in sé anche la funzione interruttiva del termine prescrizionale della cartella di pagamento. Il termine di prescrizione della cartella di pagamento, infatti, segue quello del tributo. Così, ad esempio, la cartella notificata per la riscossione del bollo auto sarà soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto per questo tributo.
Relativamente al contenuto dell’avviso, l’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, si limita ad indicare soltanto l’elemento dell’intimazione ad adempiere entro il termine di cinque giorni. In realtà, trattandosi di un atto avente natura amministrativa, esso non può prescindere dal contenuto minimo previsto dalla legge n. 241/1990.
In particolare, l’avviso di intimazione deve essere adeguatamente motivato in modo tale da porre il contribuente in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa[2].
L’obbligo di motivare adeguatamente l’atto amministrativo, previsto dall’art. 3 della legge n. 241/1990, deve essere collegato all’art. 7 dello Statuto del contribuente che testualmente recita: “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione degli atti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, queste deve essere allegato all’atto che lo richiama”.
E’ evidente, dunque, che all’avviso di intimazione deve essere sempre allegata la cartella di pagamento, ossia l’atto presupposto in esso richiamato. La mancata allegazione della cartella di pagamento comporta nullità dell’avviso per violazione del diritto di difesa del contribuente ex art. 3, legge n. 241/1990 e 24 Costituzione[3].
In ultimo, ai sensi dell’art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 “L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”.
Sulla base della predetta disposizione Equitalia S.p.A. dovrà procedere all’espropriazione forzata entro sei mesi dalla notifica dell’avviso di intimazione. In mancanza, prima di procedere, l’agente della riscossione dovrà notificare nuovo avviso ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973.
- Cosa fare
La prima cosa da fare nel momento in cui riceviamo un’intimazione di pagamento è rivolgerci presso gli uffici di Equitalia S.p.A. per ottenere il cd. estratto di ruolo.
Tale documento riproduce una serie di elementi propri della cartella di pagamento ma, soprattutto, contiene la data di notifica della cartella medesima.
La data di notificazione della cartella di pagamento è molto importante al fine di valutare se la pretesa avanzata dall’agente della riscossione attraverso l’intimazione di pagamento è ancora esigibile ovvero, al contrario, non lo è più per intervenuta prescrizione del diritto di credito sotteso.
E’ opportuno sottolineare che la prescrizione della cartella esattoriale segue il termine di prescrizione del tributo che contiene. Così, ad esempio, la cartella esattoriale relativa al bollo auto si prescrive in 3 anni, quella relativa ai contributi previdenziali in 5 anni e così via.
Operata questa prima verifica si aprono 2 possibili strade:
- La cartella esattoriale è prescritta; in tal caso occorre impugnare l’intimazione di pagamento nei termini di legge, dinanzi giudice competente, al fine di ottenere l’annullamento della cartella di pagamento prescritta;
- La cartella esattoriale non è prescritta; in questa seconda ipotesi non dobbiamo sconfortarci, anzi, dobbiamo fare attenzione ad altri importantissimi aspetti. Vediamone due in particolare.
Prima di ogni cosa, l’intimazione di pagamento come è stata notificata?
La notifica dell’intimazione di pagamento segue le stesse norme che disciplinano la notifica della cartella di pagamento. Pertanto è utile sapere che:
La notifica della cartella di pagamento è quel procedimento disciplinato da norme giuridiche attraverso il quale l’agente della riscossione porta a conoscenza del contribuente l’esistenza della sua situazione debitoria nei confronti dell’ente impositore[4].
La cartella esattoriale, infatti, stante la sua natura di atto recettizio, produce effetti giuridici soltanto nel momento in cui giunge nella sfera di conoscibilità del debitore (cd. conoscenza legale)[5]. Con la notifica della cartella di pagamento, inoltre, si realizza anche la notifica del ruolo ex art. 21, D. Lgs. n. 546/1992.
La norma fondamentale in materia di notifica è l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 che testualmente recita: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda” .
Tale disposizione normativa ha dato vita ad un vivissimo dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Infatti, secondo un primo orientamento, assolutamente maggioritario, la seconda parte dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 disciplinerebbe una modalità alternativa di notificazione per l’agente della riscossione. Pertanto la notifica eseguita a mezzo del servizio postale direttamente da Equitalia S.p.A. sarebbe assolutamente legittima[6].
Al contrario, secondo l’interpretazione avallata da un secondo orientamento, sostenuto principalmente dalla giurisprudenza di merito, il secondo periodo dell’art. 26 rappresenterebbe la logica prosecuzione del primo, con la conseguenza che la notifica eseguita a mezzo del servizio postale direttamente da Equitalia S.p.A., ossia senza l’intermediazione dei soggetti abilitati (ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale) sarebbe assolutamente illegittima[7].
Con il d.l. n. 78/2010, che ha parzialmente modificato l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, è stata poi introdotta l’ulteriore possibilità di notificare la cartella di pagamento tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).
La prima modalità di notifica disciplinata dall’art. 26 è quella a mani proprie. Infatti, alla luce del combinato disposto degli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973, 138 e 139 c.p.c., la consegna della cartella di pagamento deve essere effettuata direttamente al contribuente presso il suo domicilio fiscale[8] ovvero nella sua residenza o nel luogo dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio nell’ambito del comune di residenza.
In tal caso non è necessaria la sottoscrizione della relata di notifica da parte del destinatario e l’eventuale rifiuto del contribuente di ricevere la cartella di pagamento perfeziona ugualmente l’avvenuta notifica.
In via subordinata, se il contribuente non è presente nei suddetti luoghi, a norma dell’art. 139, commi 2 e 3, c.p.c., la notifica può essere eseguita nelle mani:
- Di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, salvo si tratti di minore di anni quattordici o di persona incapace[9]:
- Del portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda;
- Del vicino di casa del contribuente, salvo accettazione da parte di quest’ultimo di ricevere l’atto impositivo.
In tutte le ipotesi di notifica eseguita nei confronti di una persona diversa dal destinatario il notificatore deve dare notizia al contribuente dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Infatti, il mancato invio della raccomandata informativa, comporta nullità della notifica in quanto non perfezionatasi con il citato adempimento[10].
Quando non è possibile eseguire la notifica a mani proprie del contribuente o di altra persona indicata dall’art. 139 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento avviene ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ossia mediante:
- Deposito della cartella esattoriale nella casa comunale;
- Affissione del plico alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dall’azienda;
- Invio della raccomandata con avviso di ricevimento al contribuente per informarlo della possibilità di ritirare la cartella di pagamento presso la casa comunale.
In tali casi la regolarità della notifica, che si perfeziona al momento del ricevimento della raccomandata da parte del contribuente ovvero decorsi dieci giorni dal suo invio (cd. compiuta giacenza)[11], è subordinata al compimento di tutte e tre le formalità previste dall’art. 140 c.p.c. Trattandosi di assenza “temporanea” del destinatario, si parla di irreperibilità relativa.
Diversamente accade quando il messo notificatore accerti che nel comune di residenza del contribuente non vi è affatto l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. In tali casi, trattandosi di irreperibilità assoluta, la notifica si perfeziona mediante:
- Deposito della cartella nella casa comunale;
- Affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale.
Questo procedimento di notificazione non prevede, icto oculi, l’invio della raccomandata informativa al contribuente e la notifica si ha per eseguita decorsi 8 giorni dall’affissione dell’avviso nell’albo comunale di residenza.
Il rapporto tra queste due fattispecie, irreperibilità “relativa” e irreperibilità “assoluta”, in realtà, è stato solo recentemente ricondotto a ragionevolezza grazie all’intervento della Corte Costituzionale[12]. Infatti, la formulazione infelice dell’art. 26, nella parte in cui rinvia “Nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c.” all’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, avrebbe comportato l’applicazione indistinta del medesimo procedimento di notificazione sia ai casi di irreperibilità “relativa” sia ai casi di irreperibilità “assoluta”.
Ciò avrebbe significato una palese lesione del principio di ragionevolezza dell’impianto normativo poiché il contribuente “temporaneamente” assente si sarebbe visto applicare ingiustamente la procedura prevista nei casi di irreperibilità “assoluta”, evidentemente meno garantista stante la diversa articolazione degli adempimenti prescritti dalla legge.
La Corte Costituzionale, infatti, ha sancito l’illegittimità dell’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non prevede che la notifica debba eseguirsi con le modalità previste dall’art. 60 soltanto nei casi di irreperibilità “assoluta”, ossia quanto “Nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario”.
Per quanto riguarda la notifica della cartella di pagamento nei confronti delle persone giuridiche, la norma di riferimento è l’art. 145 c.p.c. che così dispone: “La notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile dove è la sede. La notificazione può essere anche eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”[13].
Nelle ipotesi di contribuente non residente in Italia, invece, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale[14], la notifica della cartella esattoriale deve avvenire:
- Presso l’indirizzo estero indicato dal contribuente all’amministrazione finanziaria, ex art. 60, comma 1 lettera e)-bis, del D.P.R. n. 602/1973, a mezzo raccomandata internazionale con avviso di ricevimento;
- In mancanza, presso l’indirizzo estero risultante dall’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o dal registro delle imprese ovvero presso l’indirizzo indicato al momento del rilascio del codice fiscale o della richiesta di variazione dati;
- In via del tutto residuale, mediante affissione all’albo del comune di ultimo domicilio del contribuente.
A prescindere dalla modalità della notificazione, l’art. 26 prevede in tutti i casi che “Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”[15].
Deve segnalarsi, in argomento, una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 18252/2013) con la quale gli ermellini hanno affermato che Equitalia S.p.A. non deve conservare soltanto la ricevuta di ritorno ma anche copia della cartella di pagamento giacché la mera produzione dell’avviso in sede giudiziaria non costituisce prova del contenuto del plico ricevuto dal contribuente.
Ciò detto occorre valutare, tuttavia, un aspetto caratteristico dell’intimazione di pagamento: il termine concesso al contribuente per pagare è di soli 5 giorni!
Al tal proposito, appare assolutamente interessante la “nuova” autotutela disciplinata dall’art. 1, commi 537-544, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità per l’anno 2013). Ecco nel dettaglio le disposizioni segnalate:
537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emèsso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 percento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
Questo cosa vuol dire?
Da una parte la riscossione viene immediatamente sospesa con la presentazione dell’istanza in autotutela (ed avendo a disposizione soltanto 5 giorni di tempo non è cosa da poco!), dall’altra, in caso di mancata risposta da parte dell’ente impositore entro 220 giorni le partite iscritte a ruolo ed indicate nell’istanza in autotutela devono considerarsi ex lege automaticamente annullate!
Interessante no?
Non rassegnarti a pagare e informati!
Dott. Giuseppe Mecca
dott.mecca.giuseppe@gmail.com
[1] Cass. Civ., sez. un., sentenza n. 2053/2006; in senso conforme Comm. trib. prov. Roma, sentenza n. 137/23/2011.
[2] Cass. Civ., sentenza n. 18415/2005; in senso conforme Cass. Civ., sentenza n. 2907/2010.
[3] Comm. trib. prov. Parma, 11 febbraio 2010, n. 40.
[4] Nunzio Santi Di Paola, in “Come difendersi dalle cartelle esattoriali”, 2013, pag. 276.
[5] Comm. trib. prov. Lecce, 13 dicembre 2011, sentenza n. 656, Non può applicarsi alla cartella esattoriale, essendo un provvedimento sostanziale e non processuale, alcuna sanatoria.
[6] Cass. Civ, 17 gennaio 2013, sentenza n. 1091; in senso conforme, Cass. Civ., 4 aprile 2013, sentenza n. 8321.
[7] Comm. trib. prov. Campobasso, 11 giugno 2012, sentenza n. 133/2/12; in senso conforme Comm. trib. prov. Parma, 11 febbraio 2013, sentenza n. 18/4/13 e Comm. trib. prov. Campobasso, 21 gennaio 2014, sentenza n. 10.
[8] Cass. Civ. sez. III, 1° febbraio 2010, sentenza n. 2266, Il domicilio fiscale di regola coincide con la residenza anagrafica del contribuente”.
[9] Cass. Civ., 21 novembre 2013, sentenza n. 26189, La notifica eseguita nelle mani del familiare non convivente è giuridicamente inesistente.
[10] Da ultima, Comm. trib. prov. Roma, 17 maggio 2013, sentenza n. 231/51/2013.
[11] Corte costituzionale, sentenza n. 3 del 2010.
[12] Corte Costituzionale, 19 novembre 2012, sentenza n. 258.
[13] Cass. Civ., 12 novembre 2010, sentenza n. 22993, Ai fini della regolarità della notifica di atti a persone giuridica presso la sede legale o quella effettiva è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pure provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza; in senso conforme Cass. Civ., 5 settembre 2012, sentenza n. 14865.
[14] Corte Costituzionale, 7 novembre 2007, sentenza n. 366.
[15] Comm. trib. reg. Lombardia, sentenza n. 63/14/13, Equitalia deve sempre conservare la relata di notifica in quanto il termine di cinque anni previsto dall’art. 26 ha una mera valenza amministrativa non opponibile in sede giudiziaria.