HAI RICEVUTO UNA CARTELLA DALLA NUOVA "AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE"? ECCO COME DIFENDERSI
Come è noto, a partire dal 1° luglio 2017, EQUITALIA è stata soppressa per dare spazio ad un nuovo ente pubblico che si occuperà della riscossione e che prende il nome di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. Vista la scadenza del termine per il pagamento della prima rata della cd. rottamazione (31 luglio 2017), nonchè la sospensione feriale voluta dallo stesso Ente (stop alla notifica delle cartelle di pagamento fino al 20 agosto), l'operatività sul campo della nuova agenzia per la riscossione è rinviata tra la fine di agosto e l'inizio di settembre quando saranno notificate ben 470 mila cartelle di pagamento in tutt'Italia.
A tal fine, abbiamo deciso di pubblicare in anteprima una GUIDA per il contribuente dal nome "COME DIFENDERSI DALLA NUOVA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE" (potrebbe anche interessarti la GUIDA su come difendersi dall'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ricevuta da Agenzia delle Entrate Riscossione
E' opportuno premettere che, a dispetto del cambio di nome e della "sventolata" operazione di marketing, il passaggio da EQUITALIA ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE non produrra nessun sostanziale mutamento, sia nelle procedure di riscossione sia, di conseguenza, negli strumenti di difesa rispetto a queste ultime.
Infatti, il D.L. n. 193/2016, che ha disciplinato tale cambiamento, non ha previsto, al contrario, nessuna modifica delle norme che regolano la riscossione in Italia, ed in particolare dei DPR n. 600/1973 e 602/1973.
La conseguenza immediata di tale comportamento del legislatore e che, sia nell'espletamento delle procedure di riscossione, sia nelle modalità di difesa del contribuente rispetto agli atti della riscossione, nulla cambia rispetto alla precedente EQUITALIA. E ciò a prescindere dal nuovo modello di cartella che sarà adottato da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
COSA FARE SE HAI RICEVUTO UNA CARTELLA DI PAGAMENTO DALLA NUOVA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
Una volta ricevuta la cartella di pagamento da parte della nuova AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, ci sono due comportamenti che il contribuente deve assolutamente evitare: 1. ignorare di aver ricevuto la cartella; 2. precipitarsi a pagare o rateizzare senza prima aver prima verificato se le somme richieste siano effettivamente dovute.
L'effetto comune di entrambi i comportamenti sopra descritti è quello di rendere vano un successivo intervento di difesa in quanto: nel primo caso, l'inerzia del contribuente avrà fatto in modo che siano decorsi inutilmente i termini per l'impugnazione della cartella mentre, nel secondo caso, l'avvenuto pagamento e/o l'avvenuta rateazione, potrebbero rappresentare un'ammissione del debito da parte del contribuente.
Esistono, infatti, termini diversi per l'impugnazione della cartella a seconda dellla natura del debito:
- 30 giorni dalla notifica della cartella per le sanzioni amministrative (ad esempio violazioni del Codice della Strada);
- 40 giorni per i debiti di natura previdenziale (I.N.P.S. o I.N.A.I.L);
- 60 giorni negli altri casi.
Come diversi possono essere i vizi che ne comportano la nullità e che, a titolo esemplificativo, vengono così enucleati:
- difetto di notificazione della cartella;
- intervenuta decadenza;
- intervenuta prescrizione del diritto di credito sotteso alla cartella.
E' importantissimo, in ogni caso, non confondere la CARTELLE DI PAGAMENTO con l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO. Disciplinata dall'art. 50 del DPR n. 602/1973.
L'intimazione di pagamento, infatti, molto spesso è un atto preordinato all'esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione e, in questo caso, la tempestività nella difesa da partre del contribuente è ancora più importante posto che, decorsi 5 giorni dalla notifica, potrebbero già scattare le procedure di recupero forzato del credito.
Per queste ragioni, la prima cosa da fare quando si riceve una cartella di pagamento (e più in generale un atto della riscossione) è verificare di cosa si tratta attraverso la lettura della cartella.
Tale operazione, spesso, non è così semplice ed immediata per il contribuente; per questo motivo il nostro consiglio è sempre quello di chiedere una CONSULENZA attraverso il nostro servizio email (scrivi a dott.mecca.giuseppe@gmail.com allegando l'atto che hai ricevuto) oppure chiamando al numero 329.8416845.
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Avv. Giuseppe Mecca
dott.mecca.giuseppe@gmail.com