GIUDICATO TRIBUTARIO: EFFICACIA AMPIA!

Uno dei problemi ricorrenti in cui sovente si imbattono i contribuenti è l'accertamento fiscale ripetuto per più anni sempre in relazione ai medesimi presupposti. Ciò avviene, in special modo, quando alla definizione della controversia si giunge attraverso accertamento con adesione.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 25762/14, ha affermato un concetto fondamentale in tal senso allargando l'efficacia del giudicato tributario esterno. 

In maniera particolare i giudici della Suprema Corte hanno affermato che "le riqualificazioni giuridiche contenute all'interno di una sentenza passata in giudicato fanno stato tra le parti all'interno di giudizi aventi i medesimi presupposti, seppur relativi ad annualità e/o imposte differenti".

L'affermazione testè richiamata racchiude in sè un'importanza fondamentale. Ne deriva, infatti, che la qualificazione giuridica di un contratto o di un atto, una volta cristallizzata all'interno di una sentenza passata in giudicato, resta immutabile anche negli altri eventuali giudizi promossi a seguito di accertamenti relativi a periodi di imposta diversi seppur fondati sui medesimi presupposti.

L'"estensione" del giudicato tributario esterno riguarda altresì anche le obbligazioni sanzionatorie e non solo quelle d'imposta.

Il principio di diritto fatto proprio dai giudici di Cassazione è quello della "invarianza nel tempo di un elemento della fattispecie comune a entrambi i giudizi".

Per vederci chiaro.


Dott. Giuseppe Mecca

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