FALLIMENTO: EQUITALIA AMMESSA AL PASSIVO SENZA LA PREVENTIVA NOTIFICA DELLA CARTELLA AL CURATORE

Con la recente sentenza n. 6126 del 17 marzo 2014 la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento interpretativo, ormai consolidato (sentenza n. 12019/2011, sentenza n. 6646/2013, sentenza n. 21804/2013), relativo all’ammissione di Equitalia al passivo fallimentare senza che sia obbligatoria la preventiva notifica della cartella esattoriale al curatore.

La disciplina di riferimento deve essere ricercata, oltreché nella legge fallimentare, nelle disposizioni contenute negli artt. 87 e 88 del Dpr 602/73.

La normativa sopra richiamata, infatti, avalla l’interpretazione giurisprudenziale per la quale i crediti azionati da Equitalia (per conto dell’Agenzia delle entrate) dovranno essere ammessi al passivo semplicemente sulla base delle iscrizioni a ruolo, senza che sia necessaria la preventiva notifica della cartella esattoriale agli organi fallimentari.

Il curatore, infatti, con la richiesta di ammissione al passivo viene perfettamente edotto della pretesa avanzata dall’agente della riscossione con la possibilità, in caso di contestazioni in ordine al credito vantato dal concessionario, di adire le competenti autorità giudiziarie ammettendo con riserva il relativo credito.

D’altro canto, come è noto, nelle procedure concorsuali vige il divieto di esperire azioni individuali da parte dei singoli creditori. In questa ottica, la notifica della cartella esattoriale, risulterebbe disarmonica e contraria alla ratio posta a fondamento del divieto medesimo in quanto finalizzata e propedeutica, per sua natura, all’espletamento della procedura esecutiva singolare.

Il curatore, pertanto, non potrà opporsi all’insinuazione al passivo da parte di Equitalia per il solo fatto di non aver ricevuto preventivamente la cartella esattoriale dovendosi ritenere tale adempimento non obbligatorio, se non addirittura in contrasto con l’impianto della procedura concorsuale.

Al contrario, l’opposizione all’insinuazione sarà possibile in tutte le ipotesi in cui il credito tributario non sia anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento. L’anteriorità, infatti, rappresenta l’unico requisito sostanziale di legittimità per l’ammissione al passivo dei crediti vantati dall’agente della riscossione per conto dell’Agenzia delle entrate.

In ultimo, seppur le norme sopra richiamate siano riferite allo sole imposte sui redditi, è pacifica l’applicabilità di tali principi anche ai crediti relativi alle imposte indirette.

Per vederci chiaro!

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com