EX EQUITALIA: L’ISCRIZIONE IPOTECARIA E’ NULLA SE LE CARTELLE ESATTORIALI RISULTANO GIA’ SOSPESE
Lo ha stabilito il Tribunale Civile di Potenza - Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 545/2018 depositata lo scorso 17 luglio: se il contribuente ha già ottenuto la sospensione delle cartelle di pagamento, l’iscrizione di ipoteca avvenuta successivamente deve ritenersi assolutamente nulla e priva di efficacia.
La sospensione delle cartelle, infatti, priva l’agente della riscossione di un valido titolo esecutivo sulla base del quale poggiare l’azione esecutiva volta al recupero forzato del credito. Di conseguenza gli atti notificati successivamente alla sospensione, vale a dire il “preavviso di iscrizione ipotecaria” e la “comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria”, devono considerarsi atti non validi, in quanto emessi in assenza della necessaria legittimità.
La sentenza in esame è particolarmente importante e consente al contribuente di attribuire una notevole importanza a tutti quegli istituti che comportano la sospensione delle cartelle, dall’istanza di rateazione, passando per l’istanza in autotutela, sino ad arrivare alla sospensione giudiziale che il contribuente potrebbe ottenere a seguito del ricorso in opposizione alle cartelle.
Avv. Giuseppe Mecca
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