EQUITALIA: SENZA LA “MOTIVAZIONE” DEGLI INTERESSI LA CARTELLA E’ NULLA

La Commissione tributaria provinciale di Como, con la recente sentenza n. 409/03/14, ha ripreso un importantissimo principio già evidenziato dalla Cassazione con la sentenza n. 8651 del 2009: gli interessi indicati sulla cartella di pagamento devono essere “motivati” da Equitalia S.p.A., sia in ordine al tasso applicato sia in relazione ai criteri utilizzati per il calcolo degli interessi stessi.

In mancanza la cartella esattoriale dovrà ritenersi nulla (limitatamente a tali importi, ovviamente) stante il difetto di motivazione e la lesione del diritto di difesa del contribuente.

Queste le parole testuali espresse dal Collegio giudicante: “nonostante l’ingente esposizione di interessi e sanzioni afferenti il debito tributario, alcun dettaglio viene fornito circa il calcolo di detti accessori (durata del ritardo, tasso di interesse ecc.)”.

Tale comportamento da parte dell’agente della riscossione “impedisce al contribuente di verificare la correttezza del relativo calcolo e quindi comporta la nullità della cartella in parte qua”.

La Commissione di Como ha poi aggiunto che è onere dell’ente impositore, titolare del credito e autore dell’iscrizione a ruolo, fornire a Equitalia S.p.A. tali indicazioni relative al calcolo degli interessi.

In ogni caso, la mancata indicazione degli elementi suddetti comporta un vizio di motivazione della cartella di pagamento che, nella sua qualità di atto impositivo diretto ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente, deve essere adeguatamente motivata a pena di nullità.

Anche se non espressamente affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Como è ferma opinione di chi scrive che il principio in commento possa (o debba!) essere esteso anche alle intimazioni di pagamento inviate da Equitalia ai sensi dell’art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973. Soprattutto nelle ipotesi in cui tale atto risulti relativo ad una cartella notificata molti anni prima o addirittura mai notificata.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com