EQUITALIA: LA NOTIFICA NELLE MANI DEL PORTIERE NON E' SUFFICIENTE!

La notifica degli atti impositivi può avvenire, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, nelle mani del portiere ai sensi degli artt. 139 e 145 del codice civile. In entrambi i casi, tuttavia, la consegna dell'atto nelle mani di una persona diversa dal destinatario deve ritenersi un'ipotesi residuale che postula sempre l'identificazione e la ricerca del soggetto destinantario dell'atto medesimo.

Delle attività di identificazione e di ricerca del destinatario il messo notificatore deve darne notizia all'interno della relazione di avvenuta notifica proprio in ragione del fatto che la consegna nelle mani di persona diversa dal destinatario (come ad esempio il portiere) non rappresenta una indifferente alternativa.

Soltanto in caso di esito negativo delle suddette ricerche il notificatore può avvalersi delle ulteriori modalità di notifica previste dalla legge ed in particolare dagli artt. 139 c.p.c. per le persone fisiche e 145 c.p.c. per le persone giuridiche.

Non è tutto. Infatti, l'aver dimostrato di aver consegnato il plico, contenente l'atto impositivo, nelle mani del portiere (quale soggetto legittimato a riceverlo) non rende automaticamente valido il procedimento di notificazione; occorre dimostrare, altresì, che l'atto è pervenuto nella "sfera di conoscibilità" del destinatario.

Ciò attraverso l'invio di una seconda raccomandata informativa mediante la quale si da notizia al destinatario della consegna dell'atto a lui destinato nelle mani del portiere, con indicazione della data della consegna e del messo notificatore.

In mancanza di tale adempimento, infatti, il procedimento di notifica dell'atto impositivo deve ritenersi nullo con la conseguenza che la "presunta" notifica dovrà ritenersi come mai avvenuta.

A ribadire quanto sopra ci ha pensato la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 1307/2015 del 26 gennaio scorso.

Per vederci chiaro.

Avv. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com